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Rimborso tasse universitarie: facciamo davvero chiarezza

Con riferimento alla nota pubblicata dall’Udu lo scorso 31 ottobre, dal titolo «Rimborso delle tasse universitarie: facciamo chiarezza»,  unitamente alle colleghe Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli promotrici con noi dell’azione, riteniamo sia il caso di fare “davvero” chiarezza e precisare quanto segue.

Innanzitutto, riteniamo necessario replicare a quanto scritto dall’Udu per pura onestà intellettuale, la stessa onestà che impone, al contempo, di dissociarsi totalmente dai toni utilizzati dall’Unione degli Universitari.

1) Si legge nella nota che «non esistono strumenti per poter avere un rimborso diretto in caso di violazione della norma del 20%…». Corre, invece, l’obbligo di rilevare che lo “strumento” esiste: la correlativa azione è disciplinata ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 2033 e 2041 del Codice Civile e può essere posta in essere previo accertamento del diritto degli studenti al riconoscimento delle somme indebitamente corrisposte all’Università. Accertamento che può essere effettuato sulla base di dati che gli Atenei hanno l’obbligo di inoltrare ogni anno al Miur; dati, dunque, pubblici ed ufficiali, i quali, inoltre, dimostrano chiaramente che gli studenti hanno versato somme di gran lunga eccedenti rispetto a quelle dovute per legge. Ciò che giuridicamente si configura in questi casi  altro non è se non un indebito oggettivo, dal quale promana un diritto soggettivo alla restituzione di quanto versato in eccesso.

2) Afferma, inoltre, l’Udu che «l’unica modalità possibile per “restituire” agli studenti le tasse pagate in eccesso consiste nell’impugnare al TAR i bilanci delle singole università, sottolineando la violazione e individuando il gettito della contribuzione studentesca in eccesso». Questa affermazione è vera, ma solo in parte. È vero che per ottenere la restituzione delle tasse pagate in eccesso si può impugnare il bilancio della singola Università (con tutti i limiti in ordine agli stringenti termini ed all’esiguità del recupero, che una simile azione comporterebbe). Non è assolutamente vero, però, che si tratta dell’unica strada percorribile. Ed anzi, in casi come quelli di specie, è la soluzione prospettata dall’Udu ad essere del tutto errata.

Ed infatti, ragionare secondo quanto si legge nel comunicato dell’Udu significherebbe:

  • ignorare del tutto anni di studi dottrinali ed elaborazioni giurisprudenziali che hanno portato al definitivo superamento della c.d. pregiudiziale amministrativa. Principio evidentemente non conosciuto da chi ha scritto la nota in commento.
  • Ignorare il reale assetto del riparto di giurisdizione che governa la competenza del giudice amministrativo e del giudice ordinario.

Si invita, chi voglia approfondire tale ultimo aspetto e “convincersi” della fondatezza dell’azione di cui si discute sulla base di argomenti giuridici, alla lettura della sentenza del Tar Piemonte n. 272/2017 (in realtà sono molti i precedenti giurisprudenziali sul punto, ma quello citato è il più chiaro e recente).

3) Poiché esulano dal campo del diritto, oltreché dai canoni del buon senso, nessun commento meritano le seguenti argomentazioni di cui l’Udu si è resa spiacevolmente autrice: «Chi promette di restituire le tasse agli studenti pagate in anni accademici i cui bilanci non sono più impugnabili per superamento del termine tassativo di 60 giorni sta, molto semplicemente, cercando di accaparrarsi dei soldi attraverso un’azione legale che, dall’inizio, non potrà che essere un insuccesso».

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24/10/2023

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