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Scritti magistratura (350 posti): nessuna motivazione per i compiti insufficienti

Esiti prova scritta concorso a 350 posti di magistrato ordinario: nessuna motivazione per i compiti insufficienti.

Lo scorso 30 marzo sono stati affissi presso l’Albo del Ministero della Giustizia, i risultati delle prove scritte del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 22 ottobre 2015.

magistratura-730x480Il successivo 3 aprile 2017, sul portale informatico relativo alla succitata procedura concorsuale l’amministrazione competente ha pubblicato un avviso concernente le modalità in cui la Commissione esaminatrice ha provveduto ad apporre i giudizi di insufficienza specificando che “Sull’elaborato è riportato il giudizio “non idoneo” e non anche il voto numerico”.

Più precisamente, il Ministero ha informato i candidati non ammessi all’espletamento della successiva prova orale che la richiesta di ostensione degli atti concorsuali non li avrebbe comunque portati a conoscere la motivazione sottesa al giudizio di insufficienza attribuito al compito, né tantomeno al relativo voto in termini numerici.

Scritti magistratura: la normativa sulla motivazione delle prove scritte

A ben vedere, la facoltà di non abbinare un voto numerico e/o una motivazione espressa al giudizio di inidoneità è stata concessa all’autorità competente proprio dal legislatore e specificamente dall’articolo 5 co 2 del decreto legislativo 160/2006 che, disciplinando la prova scritta del concorso in oggetto, testualmente prevede: “…il giudizio in ciascuna delle prove scritte ed orali è motivato con la indicazione del solo punteggio numerico, mentre la insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo”

La succitata previsione normativa e il, conseguente, modo di operare dell’Amministrazione che ha bandito il concorso, configura una certa violazione dei principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi l’azione amministrativa, come precisato dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza 175/2011.

I Giudici della Suprema Corte hanno infatti affermato che, pur demandandosi un’ampia discrezionalità all’amministrazione sulla tipologia di motivazione mediante la quale possa essere esplicato l’iter logico giuridico che conduce l’esaminatore ad adottare un provvedimento negativo (di inidoneità nel caso di specie), è necessaria l’apposizione (almeno) del voto numerico al fine di tutelare il diritto a conoscere le ragioni sottese all’esclusione dei candidati.

Il ricorso e la questione di legittimità dell’articolo 5 co 2 del decreto legislativo 160/2006

Per quanto sopra esposto il nostro staff legale ha deciso di impugnare gli esiti del concorso in oggetto, rilevando, dinnanzi al Giudice Amministrativo competente, questione di legittimità costituzionale dall’articolo 5 co 2 del decreto legislativo 160/2006 e conseguentemente chiedendo l’ammissione, in via cautelare, dei soggetti esclusi, alla successiva fase concorsuale e/o alla ricorrezione “motivata” degli elaborati insufficienti.

I soggetti interessati all’azione potranno incontrare gli Avvocati Leone e Fell presso le sedi dello studio legale di Roma e Palermo previo appuntamento.

Per aderire all’azione legale clicca qui

Per informazioni si prega di contattare lo 0917794561 o ad inoltrare una mail all’indirizzo [email protected]

14/04/2017

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