Pubblicati oltre 100 bandi per i concorsi di sede AFAM per l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti del settore artistico. Illegittima la valutazione dei titoli
Illegittimi i bandi AFAM
Negli ultimi giorni sono stati pubblicati oltre 100 bandi per i concorsi di sede per l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti del settore artistico, in applicazione del Decreto Ministeriale 180 del 29 marzo 2023.
Da un’analisi dei bandi sono emersi immediatamente diversi profili di illegittimità, tra cui il più eclatante è rappresentato dalla presenza di una clausola, comune ai diversi bandi, che concerne i criteri di valutazione dei titoli. Nello specifico, si fa riferimento alla clausola che prevede una valutazione dei titoli artistici condizionata ad un punteggio minimo attribuito agli altri titoli: il punteggio attribuito ai titoli di servizio, ai titoli ulteriori di studio e di servizio.
In altri termini, è previsto uno sbarramento alla partecipazione al concorso se il punteggio relativo ai titoli di servizio o studio risulti inferiore a 6 punti: in quel caso, infatti, i titoli artistici non saranno valutati. Tale sbarramento, peraltro, non è limitato ai 6 punti in tutti i bandi, ma in alcuni casi è ancora maggiore (si arriva ad un limite minimo di punteggio attribuito ai titoli di servizio e titoli ulteriori di studio di 14).
Ulteriore profilo di illegittimità si rinviene nelle ipotesi in cui lo sbarramento si traduce in un blocco informatico alla presentazione della domanda: viene impedita “a monte” la possibilità di presentare la domanda seguendo i passaggi della piattaforma informatica, in assenza di specifici requisiti.
Le suddette previsioni comportano, senza dubbio, una esclusione apriori illegittima e violativa del principio del favor partecipationis, che sta alla base di tutti i concorsi pubblici e determina l’obbligo per l’Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative.
Ancora più grave il profilo relativo ai titoli di accesso, che variano di bando in bando per le medesime posizioni concorsuali, così impedendo, in modo del tutto illegittimo, illogico e discriminante la partecipazione a detta procedura ai docenti in possesso dei medesimi titoli.
20/03/2024