Come già annunciato proseguiamo con l’approfondimento delle illegittimità già segnalate, relative ai bandi del concorso 2016.
Oggi poniamo l’attenzione sul comma 107 della medesima legge 107 prevede che: “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”.
Orbene, la superiore norma, che impedisce agli aspiranti docenti non abilitati di continuare ad insegnare, produrrà i suoi effetti dal 1 settembre 2016 (di cui si è avuta conoscenza soltanto con la pubblicazione in G.U. della Legge 107/2015, avvenuta il 15 luglio 2015 al n. 162), e dunque in epoca successiva rispetto all’ultimo TFA (II ciclo), utile a conseguire l’abilitazione, indetto in data 16 maggio 2014 con Decreto n. 312.
Ciò costituisce violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto gli aspiranti docenti non abilitati, all’epoca del bando del TFA II ciclo, confidavano nella possibilità di continuare ad insegnare, in quanto inseriti in terza fascia delle graduatorie di istituto.
Questa possibilità verrà loro preclusa dalla previsione normativa del comma 107 della L. 107/2015, che dal 1 settembre 2016 impedirà di accedere alla III fascia delle Graduatorie di Istituto.
Pertanto, gli aspiranti docenti della III fascia di Istituto si ritrovano oggi a non poter partecipare al concorso in quanto non abilitati e dal 1 settembre 2017 a non poter più insegnare ai sensi del comma 107. Il mancato conseguimento del titolo abilitativo nel 2014 è stato frutto di una scelta fondata su una consapevolezza che è venuta meno con la pubblicazione della Legge 107/2015.
Per tale motivo si ritiene che gli aspiranti docenti della III fascia di Istituto debbano avere la possibilità di partecipare al concorso 2016, considerato che il prossimo, per previsione normativa, verrà indetto fra non meno di tre anni, con notevole pregiudizio in capo agli stessi, derivante dalla preclusione all’insegnamento in terza fascia.
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Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia
19/07/2016