Se l’obiettivo della Legge 107/2015 era quello di bilanciare con le disposizioni normative in materia di mobilità le ingiustizie realizzate con il piano straordinario di assunzione di cui alle fasi B e C, laddove chi aveva un punteggio più alto in graduatoria è dovuto partire, mentre chi aveva un punteggio più basso è rimasto in provincia; ad oggi, tuttavia, non si è in grado di affermare che il bilanciamento tanto sperato si concretizzerà con l’ormai prossima mobilità.
La Legge 107/2015 ha, infatti, previsto una mobilità straordinaria in deroga a quella triennale prevista dall’art. 399, comma 3, del D. Lgs. 297/1994 (i docenti non possono chiedere il trasferimento ad altra sede della stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolatici). Più precisamente al comma 108 si legge che i docenti assunti a tempo indeterminato entro il 2014/2015 a domanda partecipano alla mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2016/2017, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria agli assunti dalle GAE nelle fasi B e C. Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, gli stessi potranno chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale, che potrà essere disposta dal Ministero.
Successivamente, sempre nell’a.s. 2016/2017, partecipano alla mobilità straordinaria su tutti gli ambiti nazionali, per l’incarico triennale, gli assunti dalle GAE nelle fasi B e C.
In materia di mobilità rileva anche il comma 73 della Legge 107 secondo cui il personale già assunto in ruolo alla data dell’entrata in vigore della stessa legge 107 (16.07.2015), conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Per i docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 nelle fasi 0 e A continueranno ad applicarsi le modalità di cui al D. Lgs. 297/1994, sia in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova, sia con riguardo alla successiva sede definitiva. Il personale docente assunto nella fase B e C è invece assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, così anche i docenti in esubero o soprannumerario nell’anno 2016/2017. Infine, precisa che dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale dei docenti opera tra gli ambiti territoriali. Infatti, ai sensi del comma 66 a decorrere dall’a.s. 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali. Gli ambiti territoriali dovranno, secondo lo stesso comma 66, essere inferiori alla provincia o alla città metropolitana.
Dal combinato disposto dei superiori commi 66, 73 e 108 ne deriva che:
– alla mobilità straordinaria 2016/2017 partecipano soltanto gli assunti dalle GAE nelle fasi B e C, la quale riguarderà tutti gli ambiti territoriali nazionali, subordinati però alla domanda degli immessi in ruolo entro l’anno 2014/2015;
– gli assunti dalle GM nelle fasi B e C non saranno invece assoggettati alla mobilità straordinaria all’interno di tutti gli ambiti territoriali nazionali, esclusi ai sensi del comma 108, e dunque sceglieranno la sede definitiva all’interno degli ambiti territoriali inclusi nella Regione dove sono stati assunti;
– alla mobilità all’interno degli ambiti territoriali in cui è inclusa la scuola di precedente titolarità partecipano anche i docenti in esubero o soprannumerario nell’anno 2016/2017;
– gli assunti nelle fasi 0 e A parteciperanno alla mobilità provinciale secondo le regole del D.Lgs. 297/1994, ovvero manterranno la sede definitiva di scuola (e non l’ambito territoriale) all’interno della provincia di assunzione.
In conclusione, gli assunti dalle GM in fase B o C saranno quelli che, indipendentemente dal punteggio posseduto in fase di assunzione, non potranno scegliere l’ambito territoriale all’interno della Regione in cui hanno vinto il concorso, ma soltanto in quella in cui hanno avuto la sede provvisoria, creandosi così una disparità di trattamento rispetto agli assunti dalle GAE in fase B e C, che invece potranno scegliere la sede definitiva in tutti gli ambiti nazionali.
Tuttavia, bisogna ricordare che nella procedura di reclutamento straordinaria i docenti delle GM hanno avuto la precedenza sui docenti delle GAE ai sensi del comma 100.
In questo caso, dunque, si potrà dire che l’auspicato bilanciamento alle ingiustizie forse è stato realizzato dalle previsioni normative sulla mobilità?
Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia
21/07/2023