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Scuola Mobilità: Ricorso per il riconoscimento pre ruolo nelle paritarie

Scuola Mobilità: Ricorso per il riconoscimento pre ruolo nelle paritarie

Scuola inserimento in GAELo scorso mese vi avevamo aggiornato  sul mancato riconoscimento, ai fini della valutazione del punteggio in sede di mobilità, del servizio di pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16 ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria.

Il tribunale partenopeo ha così stabilito: “il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”.

Scuola Mobilità: il ricorso

Scuola-immissioni-in-ruolo-infanzia-300x173Il nostro staff aveva già portato avanti la battaglia sul riconoscimento del servizio prestato nelle paritarie, avendo predisposto un ricorso innanzi al Giudice del Lavoro. E’ possibile aderire all’azione sopra citata, al fine di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, sia ai fini del punteggio che della ricostruzione della carriera (clicca qui per la modulistica).

A tal proposito occorre precisare che la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica”, ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l’unica categoria di SCUOLA PARITARIA.

Scuola Mobilità: la definizione di scuole paritarie

In particolare il comma 2, dell’art. 1, della L. 62/2000 definisce “SCUOLE PARITARIE” tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondo agli ordinamenti dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6).

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (( di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 )), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Scuola, Mobilità: la normativa nazionale

Orbene, detta normativa nazionale, discende dal più alto “Principio di non discriminazione” di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Così anche la Suprema giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, che nella Sentenza n. 1102/2002 ha confermato il superiore assunto, ovvero ha riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI 2016/2017, che pertanto continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie.

Per qualsiasi informazione scrivi a “Raccontaci il tuo caso”

Ti ricordiamo che potrai visualizzare tutte le news relative al ricorso sulla mobilità docenti 2016 sul nostro gruppo Facebook “Ricorso mobilità scuola 2016” ( Clicca qui per iscriverti).

Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia

12/09/2016

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