Aveva proposto ricorso al Giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento degli anni di servizio pre ruolo presso istituti paritari anche ai fini della progressione stipendiale. Ma ottenuto il riconoscimento, il suo punteggio dovrà essere aggiornato anche ai fini della mobilità.
Con la sentenza, il Giudice ha confermato “il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’intero servizio prestato con contratti a termine prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, con riconoscimento del passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni a far data dall’1.01.2003 ed alla fascia 9-14 anni a far data dall’1.03.2009”.
È noto a tutti che per i docenti di ruolo la normativa nazionale prevedeva il conseguimento della fascia stipendiale successiva alla prima dopo il compimento di 3 anni di servizio; ciò fino al 2010, quando l’accordo del 4 agosto 2011 ha abolito la fascia 3 a 8 anni.
Invece, per i docenti non di ruolo la stessa normativa ha sempre previsto come trattamento economico quello iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo ai sensi dell’art. 526 del ccnl scuola 2006-2009.
In questo caso, la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell’intero servizio prestato con contratti a termine, prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ai fini della progressione stipendiale e, di conseguenza, il passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni nonché il pagamento delle differenze retributive.
Con l’accoglimento del ricorso, il giudice ha dunque riconosciuto il servizio pre ruolo e tale riconoscimento non può valere solo per la progressione stipendiale ma anche ai fini della mobilità. Pertanto, qualora non vi venga riconosciuto il punteggio per gli anni di pre ruolo, è possibile ricorrere e ottenere il corretto punteggio e anche la mobilità desiderata.
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06/05/2024