Cerca

Scuola per Cassazionisti, il Tar boccia la Commissione d’esame

tribunale-2La Legge di riforma forense (L. n. 247/2012) ha radicalmente modificato la disciplina di accesso all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

L’art. 22 della citata Legge prevede che l’iscrizione possa essere richiesta da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura e abbia, altresì, superato la verifica finale di tale corso.

Nelle scorse settimane sono stati pubblicati gli esiti delle prove della sessione 2016.

Dall’accesso agli atti effettuato da numerosi candidati sono emerse diverse irregolarità nella composizione delle Commissioni esaminatrici.

Irregolarità che hanno già condotto il T.A.R. Lazio – Roma a censurare, nei giorni scorsi, l’operato del C.N.F. disponendo sia l’annullamento del provvedimento che ha giudicato il candidato non idoneo sia il riesame dello stesso da parte di una Commissione in diversa composizione.

La L. n. 247/2012 prevede, infatti che la verifica finale deve essere “eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione”.

La legge di riforma, quindi, individua specificamente le categorie professionali alle quali devono appartenere i componenti della Commissione chiamata a verificare le competenze di coloro che intendono ottenere l’abilitazione alla professione di avvocato Cassazionista.

Il C.N.F., tuttavia, per il secondo anno consecutivo, ha ritenuto di regolare autonomamente la composizione della predetta Commissione di abilitazione, modificandone la composizione, di modo che la stessa risulti composta “da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato”.

In altre parole, il C.N.F. ha previsto che potessero essere nominati anche Consiglieri di Stato.

Il T.A.R., con sentenza dello scorso 19 maggio, ha rilevato che i magistrati del Consiglio di Stato, pur appartenendo al plesso delle giurisdizioni superiori, non solo non rientrano tra le figure professionali indicate dall’art. 22 della l. n. 247/2012, ma fanno parte di un ordine giudiziario distinto da quello ordinario.

Ed ha precisato, altresì, che dalla formulazione della norma non è possibile evincere una effettiva possibilità di deroga e neanche una eventuale fungibilità fra magistrati di Cassazione e del Consiglio di Stato.

Pertanto, se nella Commissione è presente un Consigliere di Stato e non già un Consigliere della Corte di Cassazione, l’organo di valutazione sarà difforme rispetto al quadro di competenze delineato dall’art. 22, comma 2, della L. n. 247/2012.

Così come è difforme la composizione della Commissione qualora non siano presenti i rappresentanti di tutte le professionalità individuate dalla Legge: Avvocati, Magistrati ordinari, Professori.

Nelle sedute, quindi, è necessaria la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico stabilite dal citato art. 22, comma 2, della L. 247/2012, poiché gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie sono portatori di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente li condurranno, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, di modo che la modificazione delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell’esame.

Lo Studio, sulla base delle segnalazioni ricevute nelle ultime settimane, sta predisponendo un’azione volta a tutelare coloro che sono stati giudicati “non idonei” da una Commissione esaminatrice formata irregolarmente, al fine di ottenere la rinnovazione della correzione delle prove scritte del ricorrente e lo svolgimento di una nuova prova orale.

Chiunque fosse interessato all’azione potrà contattarci inviando una mail all’indirizzo [email protected] o compilando il nostro form “Raccontaci il tuo caso”.

25/05/2017

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!