Cerca

Selezione Ripam Coesione: soglia di sbarramento illegittima

concorsi-pubbliciSi sono concluse da pochi giorni le prove preselettive del concorso per 120 funzionari RIPAM Coesione e, come nel caso del concorso dell’Agenzia delle Entrate, sono riscontrabili evidenti illegittimità.

Il bando prevedeva una prova preselettiva a crocette divisa per i tre profili in concorso (Ag8,SI8,TC8). Nello specifico, durante la prima giornata, si è svolta una doppia prova preselettiva divisa in 60 quesiti attitudinali (prima prova) e 50 quesiti tecnico-professionali (seconda prova).

Al termine delle prime due prove, sono stati corretti gli elaborati e si sono determinate due soglie differenti di sbarramento. In particolare, al termine della correzione della prima prova (attitudinale), senza fissare un punteggio minimo di idoneità, l’amministrazione ha posto un tetto massimo per accedere alla correzione della seconda prova (già svolta) di 10 volte il numero dei posti messi a concorso. Lo stesso meccanismo (mancanza di punteggio minimo e sbarramento numerico) è stato applicato a coloro che, superando la prima prova, hanno avuto accesso alla correzione della seconda prova (tecnico-professionale).

Questa volta lo sbarramento è risultato ancora più stringente.

Ed infatti, a passare al secondo step concorsuale (prova scritta) sono stati coloro i quali, grazie al loro punteggio, si sono collocati tra i primi 600 concorrenti.

Di fatto, nonostante la mancata previsione di un punteggio minimo per l’accesso alla seconda fase concorsuale, si ha avuto accesso alle prove scritte con un punteggio di 57/60 per la prima prova (attitudinale) e 47/60 per la seconda (tecnico-professionale).

Anche sulla scorta delle nostre vittorie in Consiglio di Stato – grazie alle quali abbiamo ottenuto l’ammissione dei ricorrenti alle fasi concorsuali successive –  riteniamo che la prova concorsuale sia da considerarsi viziata in quanto le soglie di sbarramento formatesi (57/60 e 47/60) violano le previsioni dell’art. 7 del DPR 487/94. La citata normativa, infatti, prevede che la soglia di idoneità non superi la proporzione dei 21/30 (7/10) mentre, nel nostro caso, facendo un semplice calcolo dei risultati si evince che tale soglia è stata disattesa.

tar-lazio-diritto-amministrativoPer meglio chiarire i confini della violazione riscontrata arriva in soccorso la giurisprudenza. Ed infatti, con il supporto dei recenti pronunciamenti del giudice amministrativo (non ultimo Tar del Lazio Sent. n. 5711/2014), è possibile contestare la violazione del principio del “favor partecipationis“, di chiara origine comunitaria, a causa di una soglia si sbarramento talmente alta (10 e 5 volte i posti messi a concorso) che appare chiaramente come uno strumento per limitare drasticamente il numero dei candidati.

In particolare attraverso la citata sentenza (relativa ad un caso analogo al nostro), il Tar del Lazio si è pronunciato affermando la manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall’art. 5, comma 6 del bando di concorso (si trattava di un bando relativo ad un concorso per la scuola d’infanzia), nella parte in cui ha fissato in 35/50 (e nel caso del concorso per 120 funzionari RIPAM Coesione, la soglia di accesso – nonostante la mancata previsione – si è attestata in numero maggiore rispetto al concorso oggetto dell’esame del Tar) il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma, “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito” (anche nel nostro caso non concorre alla formazione formazione del voto finale). E la censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce delle osservazioni dell’Amministrazione, secondo cui la prova non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi. Proprio in base alle osservazioni dell’Amministrazione alla fattispecie va ritenuto, infatti, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) … Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994).

Riteniamo, pertanto, che la vicenda meriti ulteriori approfondimenti.

Chiunque volesse raccontarci la propria esperienza relativa al concorso per 120 funzionari RIPAM Coesione può farlo cliccando qui

10/12/2015

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!