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Silenzio-assenso e Autotutela amministrativa. Ecco le novità

pa-770x300La nuova legge delega del 7 agosto 2015 sembra preludere ad un radicale cambiamento nei rapporti con la pubblica amministrazione. Alcune novità rilevanti – quelle cioè relative al “silenzio-assenso nei rapporti tra le amministrazioni e i nuovi limiti sull’autotutela amministrativa” – sono applicabili già dalla scorsa settimana, senza che si debbano attendere i decreti di attuazione.
Di forte impatto per la semplificazione dei rapporti fra le pubbliche amministrazioni, è sicuramente la ristrutturazione dell’istituto generale del silenzio-assenso: nelle ipotesi in cui per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista la previa acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche o di gestori di beni o servizi pubblici, questi ultimi sono tenuti ad esprimersi entro un termine (che si potrà interrompere una sola volta) ditrenta giorni. Decorso inutilmente questo termine l’assenso, il concerto, o il nulla osta si intende acquisito. Quindi, a differenza che in passato, l’indolenza della pubblica amministrazione non influirà in alcun modo sul buon esito della procedura. E, nei casi in cui non si addivenga ad un accordo sul contenuto del provvedimento fra le amministrazioni statali coinvolte, sarà il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a dover decidere sulle modifiche da apportare al provvedimento, licenziando il testo definitivo.
Novità per i privati, inoltre, discendono dall’intervento in materia di autotutela amministrativa: viene finalmente delimitato a diciotto mesi l’arco temporale entro il quale l’amministrazione può annullare d’ufficio i provvedimenti autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici adottati nei confronti privati in seguito all’avvio delle attività sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), a meno che non si tratti di provvedimenti conseguiti per effetto di dichiarazioni false o mendaci, o in conseguenza di condotte costituenti reato accertate con una sentenza passata in giudicato (in questo caso può disporsi l’annullamento anche oltre il limite previsto dalla legge).
Approfondimento a cura dell’Avv Simona Fell

10/12/2015

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