Nei giorni scorsi abbiamo affrontato la tematica della legittima apposizione di un termine ai contratti di somministrazione di lavoro (clicca qui per saperne di più).
Oggi, continuando la nostra analisi sulla contrattazione a tempo determinato, esaminiamo il caso dei contratti di lavoro flessibili per i soci lavoratori delle società cooperative.
Società cooperative e socio lavoratore
Secondo la normativa attualmente in vigore una società cooperativa è quella società che nasce con un fine mutualistico, vale a dire con lo scopo di fornire, innanzitutto agli stessi soci, beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.
Il socio lavoratore di una società cooperativa si troverà a stipulare con la stessa un contratto di lavoro che, salvo deroghe specificate nel regolamento interno della società, darà vita ad un rapporto di lavoro subordinato, soggetto, pertanto, alle ordinarie disposizioni vigenti nel nostro ordinamento.
Socio lavoratore ed eventuali proroghe del rapporto di lavoro
Anche per il socio lavoratore di una società cooperativa, quindi, varranno le ordinarie regole dettate per la contrattazione a tempo determinato.
Pertanto, i contratti a tempo determinato stipulati con la società cooperativa non potranno eccedere la soglia temporale delle 36 mensilità di servizio o il limite quantitativo delle 5 proroghe del termine del contratto di lavoro.
Nel caso in cui i limiti sopra evidenziati dovessero essere superati, senza che vi siano un’apposita previsione in tal senso nel regolamento interno della società, sarà quindi possibile agire per ottenere l’automatica conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.
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26/04/2017