Sostegno scolastico al minore portatore di handicap
La determinazione del concreto fabbisogno deve essere effettuata in sede di redazione annuale del P.E.I.. Non può trovare accoglimento la richiesta di ore di sostegno per gli anni futuri.
Sostegno scolastico, la sentenza del T.A.R. Napoli
L’accertamento del diritto della minore a ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, necessita un valutazione da effettuarsi, anno per anno, in sede di P.E.I..
Conseguentemente, il T.A.R. Napoli con sentenza 27 luglio 2016 , n. 3932, ha respinto la richiesta riferita agli anni futuri, di sostegno scolastico per il minore riconosciuto portatore di handicap grave.
Il Collegio, conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso, nonché della giurisprudenza di secondo grado, ha evidenziato come, stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse deve essere effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del disabile e, in particolare, sulla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile.
Ciò si desume dalla natura di tale diritto e dal conseguente trattamento normativo riservatogli dal legislatore, per cui lo stesso non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo della minore e deve essere quantificato alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali peraltro devono tenere conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all’istituto scolastico, con conseguente illegittimità del P.E.I. eventualmente adottato dall’Amministrazione non in funzione della patologia dell’alunno disabile e delle sue esigenze di educazione e di istruzione, ma delle ore di sostegno già assegnate; fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato.
Sostegno scolastico, la quantificazione delle ore
Per la quantificazione delle ore di sostegno per gli anni scolastici futuri opererà, quindi, il meccanismo dinamico di ricognizione del fabbisogno e concreta determinazione del numero di ore spettanti tramite l’elaborazione periodica del P.E.I., che terrà conto delle condizioni esistenti, anche in relazione ad eventuali mutamenti nel tempo delle esigenze educative.
Articolo a cura dell’Avv. Chiara Campanelli
18/08/2016