Il Ministero dell’Istruzione è obbligato alla comparazione del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. A stabilirlo un’ordinanza del Tar che ha accolto il nostro ricorso presentato a tutela di un docente che si era visto respingere l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, ottenuto con il “Curso Superior de Especializacion en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo”.
Per i giudici, tale rigetto è illegittimo in quanto il Ministero Istruzione si era astenuto da ogni comparazione del percorso sul sostegno, comparazione che invece è di sua competenza.
Scrivono infatti i giudici: “Il provvedimento appare illegittimo anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza al riconoscimento dei titoli di studio, atteso che ai sensi dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, che ha ripartito le competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, spetta al Ministero dell’Istruzione il potere di riconoscere i titoli di studio e le certificazioni in ambito europeo e internazionale”.
Inoltre, “ai sensi della direttiva europea 2005/36 CE, l’Amministrazione è tenuta a valutare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro è di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione; nella specie, l’Amministrazione intimata ha omesso di valutare la validità e l’idoneità del percorso formativo svolto all’estero non assumendo valore dirimente la mancanza di un’attestazione formale del Ministero spagnolo”.
Alla luce di questa importante pronuncia, il nostro staff legale, invita tutti i docenti abilitati all’estero o specializzati sul sostegno in uno dei Paesi membri di contattare il nostro studio per ottenere la dovuta tutela.
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06/05/2024