Spese legali liquidate con somme irrisorie: per i giudici arriva lo stop della Cassazione!
Bacchettati i giudici che liquidano le spese legali in favore della parte vittoriosa con importi irrisori.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte (Cassazione Civile – Ordinanza 30 novembre 2016 , n. 24492), è stata ritenuta errata la liquidazione operata dai giudici di merito, che dopo aver riconosciuto l’attività svolta dal legale nella procedura con l’esistenza di almeno tre fasi (di studio, introduttiva e decisoria), il valore della controversia (in euro 1.708.971,81, ossia oltre lo scaglione massimo stabilito), il D.M. applicabile (in quello n. 140/2012), liquidavano al legale un importo di euro 4.500,00.
Spese legali liquidate con somme irrisorie, il percorso della Cassazione
La Corte ha ritenuto ingiustificata l’entità di quanto liquidato, reputandola lesiva sia dei minimi stabiliti, sia del canone del decoro della professione.
La Corte ha rammentato, in relazione al D.M. n. 140/2012, i seguenti principi di diritto che appaiono violati nel caso di specie:
a) La facoltà, riconosciuta al giudice dall’art. 9 del D.M. n. 140/2012 (applicabile “ratione temporis”), di ridurre fino alla metà il compenso del difensore per l’opera prestata nelle controversie “ex lege” n. 89/2001, incontra un limite nell’art. 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione;
b) In tema di spese processuali, in applicazione dell’art. 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, i compensi del professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.
La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio della causa al Tribunale, che dovrà riformare la propria decisione sul punto concernente la condanna alle spese di lite.
Adriana Costanzo per Norma.dbi.it
19/04/2017