Stop ai finti part-time: per la trasformazione in full-time bastano i fatti concludenti
Non passerà inosservata la sentenza n. 224 del 15 giugno 2016 con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che una utilizzazione del lavoratore prolungata e costante oltre l’orario di lavoro pattuito, determina una trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno anche in assenza di una qualsiasi forma di consenso scritto.
Stop ai finti part-time: il contenzioso
Il contenzioso era sorto su impulso di un lavoratore il quale è riuscito a dimostrare che il proprio datore di lavoro ha chiesto ed ottenuto, per circa un triennio, lo svolgimento di un numero di ore supplementari tali da trasformare, di fatto, l’orario part-time contrattualmente stabilito in orario full time.
Stop ai finti part-time: l’importanza della sentenza in esame
Perché riconosce la validità dei c.d. “facta concludentia” per la trasformazione del rapporto di lavoro part-time in rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto ciò che conta è il comportamento tenuto dalle parti.
Il datore di lavoro ha chiesto prestazioni di lavoro eccedenti l’orario concordato in maniera continua e non episodica ed il lavoratore non si è mai rifiutato di prestare un’attività con una dislocazione oraria, sostanzialmente, riferibile ad un tempo pieno? Bene, vi saranno i presupposti per trasformare il rapporto di lavoro originariamente a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La decisione del Giudice di Busto Arsizio non lascerà indifferenti i datori di lavoro, soprattutto nell’ambito dei pubblici esercizi e delle aziende commerciali, spesso di piccole dimensioni, nelle quali, a fronte di contratti a tempo parziale con un numero di ore pari alla previsione dei rispettivi C.C.N.L. si chiede costantemente ai propri dipendenti lo svolgimento di prestazioni ulteriori, certamente “in nero” e senza alcuna maggiorazione.
Stop ai finti part-time: interessanti conclusioni
Alla luce di quanto sopra e della nuova forma di tutela riconosciuta ai dipendenti a tempo parziale appare del tutto evidente come non convenga, in alcun modo, ai datori di lavoro assumere condotte scorrette e in contrasto con la normativa vigente nei confronti dei prestatori con rapporto a tempo parziale posto che, oltre a essere assolutamente sconvenienti sotto l’aspetto sanzionatorio potrebbero, certamente, riservare anche sorprese in caso di contenzioso giudiziario.
Articolo a cura dell’Avv. Fabiola Fregola
11/07/2016