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Termine breve per le impugnazioni e PCT

Termine breve per le impugnazioni e PCT

Precisazioni sulla novella dell’art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ..

tastiera_pctCon la pronuncia Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza  4 novembre 2016 , n. 22486, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha avuto  cura di ribadire che il principio secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è, di regola, idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., salve specifiche norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, vale pure per i procedimenti ai quali si applica il nuovo testo dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ. – introdotto dall’art. 16 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 – e non anche il nuovo testo dell’art. 133 cod. proc. civ., di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in vigore dal 25 giugno 2014), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (vigente dal 19 agosto 2014).

Deve, infatti, escludersi che il nuovo tenore della suddetta disposizione di attuazione possa aver stabilito una efficacia così stringente alla comunicazione effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC, da farla risultare come una vera e propria notificazione.
Il secondo comma dell’art. 133 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente stabilisce: “Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325”.
Tale testo è quello che risulta dalle modifiche introdotte dall’art. 45, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in vigore dal 25 giugno 2014), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (vigente dal 19 agosto 2014), rappresentate dall’aggiunta dell’ultimo periodo del comma.
processo-civile-telematico-150804092951La novella dell’art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte. Tale novella, peraltro, non incide, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno (come accade, in particolare, per l’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ.).
Peraltro, in base al secondo comma dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ. – come modificato dall’art. 16 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 – il biglietto di cancelleria “contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”. Mentre, per il successivo quarto comma: “Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici raccomandata”. Di conseguenza, per le ipotesi sottratte ratione temporis alla applicazione del nuovo testo dell’art. 133 cod. proc. civ. sopra citato ma successive all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., è stato chiarito che il coordinamento tra le due disposizioni va effettuato facendo riferimento alla modifica dell’art. 133 cit., “perché offre un importante metro di interpretazione del complesso normativo considerato”.
In particolare, per i procedimenti ai quali si applica la sola previsione del nuovo testo dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ. richiamato (e non anche quella del nuovo testo dell’art. 133 cod. proc. civ.), deve escludersi che il nuovo tenore della disposizione di attuazione possa aver stabilito una efficacia così stringente alla comunicazione effettuata a mezzo PEC, da farla risultare come una vera e propria notificazione.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

15/11/2016

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