L’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, con riferimento all’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), stabilisce che “Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.
La giurisprudenza è intervenuta più volte al fine di chiarire quali siano effettivamente i presupposti per l’applicazione dell’IRAP, poiché non risultano ben delineati i confini soggettivi d’applicazione della norma.
Tra gli interventi di maggior rilievo si pone indubbiamente una recentissima pronuncia della Sezione tributaria della Corte di Cassazione, che ha chiarito quali elementi debbano tenersi in considerazione ai fini dell’obbligo di versamento dell’imposta sui professionisti.
Si tratta della sentenza n. 16941 del 19 agosto 2015, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che “per ormai costante e condiviso principio di questa Corte, in tema di IRAP, presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione dell’art. a del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionate di lavoro altrui; l’esistenza di un’autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di Beni strumentati e/o di lavoro altrui (v. tra le tante, Cass. 26161/2011 e Cass. 3664/2007)”.
Dunque, il presupposto per l’applicazione dell’IRAP si configura ogniqualvolta vi sia un esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, ovvero quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti il “minimo indispensabile” e si avvalga di lavoro altrui non occasionale.
A tal fine, occorre un apparato esterno che esuli dalla persona del professionista, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o lavoro altrui.
Pertanto, la Suprema Corte, con la sentenza in questione ha stabilito che qualora il contribuente sia legato da un rapporto di mera collaborazione ad altro studio ed eserciti la professione presso la propria abitazione, non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’IRAP.
Articolo a cura dell’Avv. Claudia Caradonna
19/04/2017