Cerca

Immigrazione, lo stato di rifugiato va concesso allo straniero omosessuale perseguitato in patria

rifugiati_per_sito_2Il cittadino straniero omosessuale perseguitato nel proprio Paese di origine ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e alla conseguente protezione internazionale.

E’ quanto affermato dal Tribunale di Milano che, con una recentissima ordinanza emessa il 27 ottobre del 2015, ha concesso “l’asilo politico” ad un cittadino nigeriano scappato dal proprio paese per sfuggire alle persecuzioni subite a causa della sua omosessualità.

La decisione interviene riformando il precedente rigetto avanzato dalla Commissione territoriale di Milano che, ai sensi della legge 182/2002 ha il compito di esaminare, in via pregiudiziale, le richieste di riconoscimento dello “status di rifugiato” da parte dello Stato italiano.

I giudici amministrativi, con l’ordinanza in questione, hanno invece riconosciuto al richiedente la protezione internazionale in conformità con quanto previsto dalla convenzione di Ginevra del ’51 e dal dlgs. 251/2007 con il quale è stata allineata la normativa interna alla legislazione comunitaria in materia di protezione dei rifugiati provenienti da paesi terzi.

Ai sensi della normativa sopra citata, infatti, lo status di rifugiato deve essere riconosciuto agli stranieri che vantano il fondato timore di essere perseguitati per motivi legati ad una determinata appartenenza razziale, religiosa, politica, nazionale o sociale.

La decisione fa ulteriore riferimento ad un documento delle Nazioni Unite relativo allo status di rifugiato, che tra i diritti umani tutelati inserisce quelli che afferiscono all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

us_embassy_copertinaEd invero, l’ordinamento giuridico nigeriano prevede l’omosessualità quale reato e sanziona coloro i quali si uniscano in matrimonio con persone dello stesso sesso, in unioni civili o che semplicemente mostrino in pubblico di avere una relazione di tale tipo, con una pena detentiva che va dai 10 ai 14 anni.

In particolare, con il provvedimento  in esame è stato affermato che, seppure la normativa di riferimento non faccia espresso richiamo alla tutela dell’identità sessuale, la previsione di una sanzione sproporzionata e discriminatoria compromette gravemente la libertà personale del soggetto ponendolo in una situazione oggettiva di persecuzione che ne giustifica la protezione.

Ed ancora, con riferimento all’orientamento sessuale, i giudici milanesi hanno ritenuto che “costituisce un aspetto fondamentale dell’identità umana che una persona non deve essere costretta a nascondere o abbandonare”.

Lo stesso principio era già stato autorevolmente sancito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia UE; quest’ultima ha, infatti, più volte evidenziato la fondamentale importanza della libertà di determinazione dell’orientamento sessuale di ciascun individuo.

In definitiva, il riconoscimento di tale prerogativa costituisce un importante precedente giurisprudenziale per il riconoscimento della tutela dei diritti della comunità LGBT su un piano internazionale e rappresenta un ulteriore passo verso un’innovazione normativa nazionale.

Articolo a cura della Dott.ssa Raimonda Riolo

19/04/2017

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!