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Interruzione di energia elettrica: legittima la richiesta di risarcimento del danno esistenziale?

(Da Norma.dbi.it)

Ove venga disposta la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica senza alcun fondato e valido motivo, va risarcito all’utente il danno – anche non patrimoniale – da mancata fruizione del servizio.

10988486_1533178570280722_3050298689602970366_nE’ quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza che potete consultare cliccando qui.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici, l’utente lamentava di aver subito un ingiustificato distacco avendo presentato reclamo alla diffida ad adempiere inoltrata dalla società erogatrice e nonostante il pagamento intimatogli fosse stato già effettuato. Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno esistenziale per il disagio subito posto che il proprio studio legale era rimasto privo di energia elettrica per un periodo di 23 giorni.
Ebbene, la Corte ha avuto preliminarmente cura di precisare che il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, rappresenta una specificazione contrattuale dell’art. 1565 c.c. (del quale amplia l’ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all’inadempimento dell’utente cui viene opposta l’exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l’inadempimento dell’utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l’utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento.
11001931_1531795393752373_3755549417870727987_nLa mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall’utente, non esclude l’obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione.
Alla stregua di quanto precede, ritenendo ingiustificato il distacco operato dalla società erogatrice dell’energia elettrica, va accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale avanzata dall’utente.
Quest’ultimo sosteneva difatti che il comportamento inadempiente della società non aveva prodotto un semplice disagio, ma leso irrimediabilmente il suo diritto all’estrinsecazione della sua persona nel pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e nella vita di relazione.
La Cassazione ha in particolare affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.:
(a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
(c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
Ebbene, stante il disagio arrecato all’utente il cui studio legale era rimasto privo di energia per giorni ventitre, disagio allegato e provato, la Corte ha accolto l’istanza di risarcimento del danno esistenziale.

19/04/2017

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