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Ordine di rimpatrio per prostituzione di strada: è sempre legittimo?

(Da Norma.dbi.it)

Il fatto che un soggetto sia colto nell’esercizio della prostituzione di strada è sufficiente a motivare il provvedimento questorile di rimpatrio? Il T.A.R. Bologna (clicca qui per leggere la sentenza) fornisce le opportune precisazioni.

10988486_1533178570280722_3050298689602970366_nIl D.Lgs. n.159/2011 disciplina una serie di provvedimenti che, ai sensi dell’articolo 1 lettera c), possono essere erogati verso coloro i quali “per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.”.
Tra tali provvedimenti rientra, ai sensi dell’articolo 2, il provvedimento questorile di rimpatrio del soggetto autore del reato.
A quali condizioni è possibile ricondurre chi sia accusato di prostituzione di strada alla categoria individuata dall’articolo 1 lettera c)?
Una consolidata giurisprudenza (cfr. T.A.R. Bologna n. 1001/2014, n. 1255/2014, n. 480/2015) ha affermato che la prostituzione “di strada” non costituisce reato, sicché lo svolgimento di una simile attività non fa di per sé rientrare l’esercente in una delle categorie di persone indicate dalla normativa in materia di misure di prevenzione.
Affinché tale comportamento sia qualificato come pericoloso per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, esso dev’essere effettuato con particolari modalità, quali ad esempio l’adescamento, le molestie ai passanti, i clamori e gli assembramenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo pubblico e simili.

In altre parole, è sempre necessaria la presenza di circostanze tali da configurare una situazione rilevatrice di condizioni di pericolosità per la sicurezza pubblica, la quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve comunque fondarsi su concreti comportamenti dell’interessato che, secondo la valutazione dell’Autorità di polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità che il soggetto commetta reati.
11075202_1546219838976595_1079310236409810291_nQuando – come avvenuto nel caso di specie – nessun concreto elemento sia stato addotto dall’Amministrazione a fondamento del pericolo che alla prostituzione si associno comportamenti penalmente rilevanti; quando si richiami troppo genericamente alla possibilità di atti osceni in luogo pubblico – senza accertamenti circa gli abituali comportamenti dell’interessata e le modalità di consumazione dei rapporti – e al rischio di adescamento di minori (del tutto ipotetico) o quando non di dimostrino compiutamente le circostanze legate ad eventuali altre condotte in concreto pregiudizievoli per la sicurezza pubblica, il provvedimento questorile di rimpatrio non può che essere illegittimo.

19/04/2017

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