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Effetti del Contratto Professionistico dell’atleta della Federaz. Ital. Pallacanestro

basket-canestroPochi giorni fa, la Corte Federale d’Appello, con comunicato ufficiale n. 535, ha voluto fornire una precisa interpretazione circa il combinato disposto degli artt. 1 e 10 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico.

La vicenda nasce da un’interpellanza di una nota Società cestistica siciliana, l’Orlandina Basket (militante nel nostro campionato di Seria A), la quale ha richiesto delucidazioni circa gli effetti della stipula di un regolare contratto professionistico, avvenuto a stagione in corso, di un atleta italiano nato nel 1996, qualificato a norma di Regolamento quale “giovane di serie”.

La tesi sviluppata dalla Corte ha riguardato la data a partire dalla quale maturano gli effetti della sottoscrizione del contratto da professionista; in particolare è stato chiesto se l’atleta debba rientrare nel novero dei 16 (sedici) atleti professionisti iscrivibili a referto, come numero massimo, nel corso della medesima stagione sportiva (con riferimento alle iscrizioni a referto avvenute prima della sottoscrizione del nuovo contratto), ovvero se gli effetti del nuovo status di Professionista si determinino solo dopo la data della sottoscrizione del contratto medesimo.

La risoluzione al quesito è stata riposta nell’interpretazione del combinato disposto degli artt. 1 (Appartenenza al settore professionistico) e 10 (Atleti giovani di serie) del Titolo I° (Norme generali) del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico.

basketSottolinea altresì la Corte che, per il caso oggetto al suo esame, appare sufficiente l’applicazione dei principi generali che regolano gli effetti giuridici dei contratti. In tale ottica, infatti, tutti gli obblighi nascenti dalla stipula di un contratto, sia aventi carattere patrimoniale, sia con riferimento alle conseguenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, producono i loro effetti solo a far data dalla richiamata sottoscrizione del contratto professionistico e solo per il futuro, senza che sia ipotizzabile alcun effetto retroattivo. Pertanto, “l’atleta “giovane di serie” che sottoscrive un contratto professionistico nel corso del campionato, assume lo “status” di atleta professionista dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, senza alcuna conseguenza e senza alcun effetto in ordine a quanto avvenuto prima della data di sottoscrizione del contratto. Così come solo a partire da quella data si determinano le conseguenze di cui all’art. 1 Regolamento Esecutivo Settore Professionistico”.

La vicenda in esame pone inevitabilmente diverse domande. E’indubbio che la stipula di un contratto professionistico incida nelle vicende, economiche e non, sia del singolo atleta che della Società alla quale esso è iscritto. Invero, qualora ad inizio campionato si preveda l’utilizzo di un giovane di serie promettente quale atleta professionista, si potrebbero utilizzare alcune specifiche tipologie contrattuali ad hoc, quali, ad esempio, un contratto preliminare o un contratto Professionistico sottoposto a condizione risolutiva, il quale effetto è propriamente retroattivo. L’apposizione di tale condizione, infatti, prevede che per volontà delle parti, o per la sua sussistenza di determinate circostanze, gli effetti si producono soltanto nel momento in cui la condizione si attua.

In più, posto che l’obbligo di restituzione dei frutti sorge nel momento dell’avveramento, nel caso di condizione risolutiva, se il contratto è a prestazione continua, l’avveramento dell’evento dedotto lascia impregiudicati gli effetti dell’atto che si siano prodotti medio tempore.

Articolo a cura dell’Avv. Giuseppe Saeli

05/02/2016

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