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Il Bancomat “mangia” la carta? E’ la banca a risponderne

Bancomat-road-tvQuante volte, purtroppo, è capitato che il vostro bancomat venisse “mangiato” dallo sportello del prelievo? Una situazione abbastanza scomoda e a dir poco fastidiosa. La questione, vista l’attualità della problematica, è giunta anche in Cassazione.

La banca, infatti, risponde della sottrazione a causa di bancomat non funzionante. E’ quanto emerge dalla sentenza della I Sez. Civile, la numero 806 del 19 gennaio 2016. L’istituto di credito è tenuto a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni.

A ben vedere, come puntualizzato dalla Suprema Corte, la diligenza posta a carico del professionista ha una natura tecnica e deve essere necessariamente valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento. Ma appare utile, indubbiamente, fare un passo indietro e comprendere concretamente i fatti accaduti.
Un correntista tentava, invano, di prelevare con bancomat. Al momento dell’inserimento della carta, l’apparecchio inghiottiva il bancomat e sul display si visualizzava la scritta “carta illeggibile” e successivamente “sportello fuori servizio”. Il soggetto si premurava di segnalare l’accaduto all’istituto, che comunicava di tornare il giorno dopo. Tuttavia, il giorno successivo veniva constatato il mancato rinvenimento della carta predetta, attraverso la quale alcuni giorni dopo soggetti ignoti effettuavano consistenti prelievi, peraltro superiori al plafond.

arton29351Insomma, oltre il danno anche la beffa. Sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano la richiesta di risarcimento danni del correntista nei confronti della banca.
In virtù di precedenti arresti giurisprudenziali (Cass. 13777 del 2007), la banca deve dotarsi di strumenti idonei a garantire gli impianti da manomissione, rispondendo in mancanza dei relativi rischi. I giudici di piazza Cavour statuiscono che, ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari. Invero, la diligenza posta a carico del professionista ha una natura tecnica e occorre valutarla tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere. Referente normativo in tal senso è l’articolo 1176 c.c., che al secondo comma, tuttavia, lascia imprecisata la questione della misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale.

Non rileva, poi, il comportamento omissivo di un istituto, sollecitato della sottrazione della carta, che non pone immediatamente il blocco della carta. Del pari non ignorabile appare la condotta del bancario che consente un prelievo in misura molto superiore al plafond contrattuale da valutarsi come un ulteriore profilo di malfunzionamento del sistema da valutarsi ai fini di un esame complessivo della diligenza professionale posta a carico della banca.

 

19/04/2017

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