Concorso per la selezione di 80 commissari della polizia di stato: illegittima la previsione del limite di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
Lo scorso 18 marzo il Ministero dell’interno ha pubblicato il bando per il reclutamento di 80 commissari della polizia di stato, prevedendo tra i requisiti di partecipazione il limite di “32 anni non compiuti”. Ebbene, ferma restando l’illegittimità del succitato limite – alla cui base vi è la direttiva 200/78/CE che prevede l’eliminazione di qualsiasi requisito che sia fonte di discriminazione per l’accesso al pubblico impiego – la procedura selettiva prevede, altresì, un’ulteriore illegittimità: il trentaduesimo anno d’età non deve essere compiuto sino alla data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Più precisamente, ai soggetti che alla data di pubblicazione del bando non avessero ancora compiuto i 32 anni ma fossero in procinto di farlo (esattamente tra il 18 marzo e il 16 aprile) è preclusa la possibilità di presentare la domanda on-line di partecipazione. Tale ulteriore preclusione, alla luce delle pronunce giurisprudenziali sul punto, appare fortemente lesiva del diritto alla ammissione alla procedura concorsuale per i soggetti che si trovano in questa condizione peculiare e si pone in contrasto con il principio del favor partecipationis ormai pacificamente insito nel nostro ordinamento e recepito dal testo unico che disciplina le assunzioni nel pubblico impiego.
Ed invero, la censurata previsione è ispirata all’art. 2 del d. P. R. 9 maggio 1997, n. 487, che fissa quale termine per il possesso dei requisiti di partecipazione, la data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione alle procedure selettive, sul punto, però il Consiglio di Stato è intervenuto chiarendo la portata della norma e chiedendo che nella applicazione della stessa si prestasse particolare attenzione al reale scopo della norma che, contrariamente a quanto previsto nel Bando in questione, non è quello di collegare inderogabilmente il possesso del requisito (ossia il non aver compiuto 32 anni) alla scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione, ma, piuttosto, quella di vietare in modo assoluto che il possesso dei requisiti generali di ammissione possa essere fissato dall’amministrazione in epoca posteriore “alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione“: è questo il vero significato della norma in esame che effettivamente vuole garantire, alla stregua dei principi di logicità, ragionevolezza ed imparzialità, la parità di trattamento tra i concorrenti.
La limitazione in oggetto configura inoltre una grave disparità di trattamento, poiché il requisito “del non compimento dei 32 anni di età” viene richiesto in un momento largamente anteriore a quello dell’assunzione nel ruolo ( al termine della procedura concorsuale, infatti, molti concorrenti avranno già superato i 33 anni di età), anche per tale ragione appare incoerente esigere un requisito di tal genere per garantire una maggiore efficienza del corpo della Polizia di Stato.
Per tutte queste ragioni il nostro staff legale, oltre al ricorso collettivo che in generale censura l’esclusione a fronte del requisito anagrafico sta predisponendo un’azione collettiva per i soggetti che alla data di pubblicazione del bando non avessero ancora compiuto il trentaduesimo anno di età, ma per i quali fosse impossibile presentare la domanda di partecipazione in virtù della sopra argomentata limitazione.
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29/03/2016