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La procura con “ogni facoltà” conferisce all’avvocato ampi poteri: la sentenza delle Sezioni Unite

come-avviarsi-alla-carriera-diplomatica_424732234a425881d2ed51107ab92158La procura con “ogni facoltà” conferisce al difensore il potere di intraprendere qualsiasi azione, ivi compresa la chiamata in causa del terzo.

E’ quanto stabilito, mediante sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite,  datata 14 marzo 2016 , n. 4909.
E’ stato così rigettato il ricorso di un’impresa appaltatrice chiamata in causa dal procuratore come terzo responsabile di un condominio, che chiedeva di essere tenuto indenne dal risarcimento dei danni proposto da alcuni condomini per delle infiltrazioni di acqua.
Veniva rigettata la tesi dell’impresa ricorrente, che eccepiva l’invalidità della procura alle liti rilasciata dall’amministratore con riferimento al potere di chiamata del terzo.
La Corte, dirimendo il contrasto giurisprudenziale registratosi sulle facoltà spettanti al legale nel caso di procura senza alcuna specificazione sulla chiamata in causa del terzo a garanzia, ha statuito che al difensore deve considerarsi conferito il potere di intraprendere qualsiasi azione, compresa anche la chiamata del terzo.
curriculm-avvocati-400x266Infatti, come rilevato dai Giudici, i poteri del difensore derivano direttamente dalla legge, essendo la procura solamente idonea a realizzare la scelta e la designazione dell’avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale limitazione in base alla volontà della parte. Da ciò si deduce, quale corollario, che la procura, ove risulti come nella specie conferita in termini ampi e comprensivi («con ogni facoltà»), va necessariamente intesa come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita. Tutto ciò deriva da un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.)

In tale ambito, quindi, va ricompresa anche l’azione di garanzia c.d. impropria, volta a salvaguardare l’interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, perché risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all’attore.

 

19/04/2017

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