(Da norma.dbi.it)
Costituisce favoreggiamento della prostituzione concedere in comodato una stanza ad una prostituta se la utilizza per ricevere clienti.
Commette reato il proprietario dell’appartamento al cui interno si esercita la prostituzione? Dipende. Sul tema è stata di recente chiamata a pronunciarsi la terza sezione penale, la quale ha stabilito che la concessione della casa in comodato ad una squillo configura il reato di favoreggiamento della prostituzione. I giudici di legittimità a tal proposito argomentano che «il comodato, essendo a titolo gratuito, sottende la preminente finalità di agevolare l’esercizio della prostituzione altrui e risulta dunque pianamente idoneo ad integrare la condotta punita alla disposizione incriminatrice, che si concretizza in qualunque comportamento abbia l’effetto di facilitazione». Diverso è il caso in cui con la prostituta viene stipulato un regolare contratto di locazione. In casi come questi, ricorda la Corte, la fruizione dell’appartamento va inquadrata nell’ambito di una normale prestazione di servizi erogata in favore della persona (in questo senso, cfr. la recente Cass. n. 47594/2015). Nella motivazione della sentenza in rassegna, tuttavia il richiamo a quest’orientamento appare poco perspicuo. I precedenti richiamati dai giudici della terza sezione, infatti, individuano il discrimine fra lecito ed illecito distinguendo a seconda che il servizio reso alla squillo possa considerarsi un servizio svolto a beneficio della persona che si prostituisce, ovvero se si tratta di attività volte ad agevolare l’esercizio della prostituzione. Nessun riferimento, invece, all’onerosità della prestazione. Nella pronuncia in rassegna, invece, la corte – in modo invero piuttosto apodittico – fa di quest’elemento un punto dirimente su cui fondare la responsabilità di cui alla legge 20 gennaio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin).
Nessuna via d’uscita, dunque, per l’imputato. L’aver messo la propria abitazione a disposizione di una squillo che la utilizzava per ricevere i propri clienti costituisce favoreggiamento della prostituzione. Né sono valse le scuse circa il fatto che egli avesse preso in locazione quell’appartamento solo per incontrarsi con la sua compagna e che nulla sapesse circa l’attività svolta dall’ospite: offrirle l’unica stanza arredata dell’appartamento, secondo i giudici non può non essere interpretato come il modo per fornire un concreto un aiuto all’attività della donna.
Avv. Andrea Merlo per Norma.dbi.it
18/04/2016