Nei giorni scorsi, nel calcio italiano ha tenuto banco il caso Higuain. Il bomber argentino, che al 75′ di Udinese-Napoli era stato espulso e si era “avvicinato troppo” al direttore di gara Irrati, si è visto ridurre la squalifica da quattro a tre giornate a seguito del ricorso presentato dal suo legale e dal Napoli stesso. Higuain, quindi, tornerà a disposizione di Sarri per Roma-Napoli. Il caso, però, ha rappresentato la giusta occasione per tornare sul delicato tema dei mezzi di prova nella giustizia sportiva.
Con C.U. n. 114 del 15.04.2016 la Corte Sportiva d’Appello ha ribadito “Il principio dell’assoluta primazia degli atti ufficiali (rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti) rispetto a qualsiasi altro mezzo probatorio”,
Secondo l’organo sportivo, infatti, in primo luogo “i fatti ricostruiti nei rapporti degli ufficiali di gara sono da intendersi come effettivamente verificatisi, restando preclusa al giudice sportivo l’opzione alternativa di valorizzare, in via concorrenziale, altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto”.
Inoltre, precisa la Corte, “detti referti sono destinati ab imis a provare i fatti da essi descritti e, dunque, gli organi della giustizia sportiva investiti della controversia sono tenuti a fondare su di essi il proprio convincimento”. Pertanto, “Le testimonianze fotografiche non possono essere ammesse […] per contraddire un referto ufficiale sui fatti in contestazione”.
Nonostante le moderne tecnologie,quindi, il Napoli ha dovuto fare i conti con i regolamenti federali dove il referto arbitrale è sacro ed è considerato prova piena. Tradotto: parte del ricorso dell’ avvocato Grassani, che prevedeva le prove video, non è stato utilizzato.
Dura la risposta del Napoli: “Prendiamo atto della decisione della Corte Sportiva di Appello, osservando come sia mancato il coraggio di fare davvero chiarezza e restituire al calciatore e alla Società Giustizia. Si è persa un’occasione per dare credibilità all’intero sistema. Siamo profondamente delusi”.
Articolo a cura dell’Avv. Giuseppe Saeli
18/04/2016