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Le Sezioni Unite si pronunciano: non punibile chi rifiuta l’alcooltest

Alcol-testQualche mese fa ci eravamo occupati della questione relativa al rifiuto dell’alcool test, facendo riferimento a come, a volte, “convenga” evitare tale esame (clicca qui per l’articolo).

La tematica, giunta sino in Cassazione, ha trovato una risoluzione con la pronuncia delle Sezioni Unite, datata 6 aprile 2016. Con la sentenza n. 13682, le S.U. hanno sancito la compatibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, Cod. strada.

Con la pronuncia, dunque, è stato risolto il contrasto giurisprudenziale, e si è delineato il nuovo istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen..
In particolare, “il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo”.
imageConsiderato che la novella si riferisce al comportamento del reo, appare chiaro come il legislatore abbia voluto focalizzare l’attenzione sulle modalità reali della condotta, nel caso concreto effettivamente realizzate dall’agente.
Pertanto, non vi sono ragioni per ritenere che vi siano tipologie di reato escluse a priori dall’applicabilità della causa di non punibilità in questione, proprio perché le effettive modalità di realizzazione di ogni specifico reato possono essere giudicate particolarmente tenui, a prescindere dal titolo dello stesso.
Pertanto, tale causa di non punibilità è applicabile anche ai reati omissivi, come appunto quello concretizzato dal rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, poiché anche in questi casi è necessaria la valutazione delle modalità di realizzazione del reato e il comportamento concreto posto in essere dall’agente.

19/04/2017

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