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Concorsi indetti e mai conclusi: una storia tipicamente italiana

Concorsi indetti e mai conclusiConcorsi indetti e mai conclusi: una storia tipicamente italiana

L’art. 2 della l. n. 241 del 1990 stabilisce che la pubblica amministrazione, ove il procedimento abbia inizio ad istanza di parte o d’ufficio, ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di provvedimento espresso ed a tale previsione non sono sottratte le procedure relative ai concorsi pubblici, risultando irrilevanti, ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo espresso, sia le difficoltà finanziarie dell’Amministrazione sia l’addotta soppressione della qualifica oggetto di concorso. Non sono nuovi, e nemmeno sporadici, i casi di concorsi pubblici indetti e mai conclusi.

Concorsi indetti e mai conclusi: il paradosso del precariato

Procedure ferme alle preselezioni e mai portate a termine, con conseguenti tribolazioni e delusioni per i candidati. Il tutto stona, inevitabilmente, con il paradosso dei precari italiani, da anni in attesa di assunzioni definitive.

L’articolo 2 bis della Legge n. 1990/241 recita, peraltro, che “ le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.

La P.A. ha, quindi, l’obbligo di concludere il procedimento in attuazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità e, alla luce della novità introdotta dall’articolo 28 del Decreto Legge n. 69/2013, è tenuta ad indennizzare per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.

E anche la giurisprudenza è assolutamente concorde nel ritenere che la P.A. debba obbligatoriamente concludere la procedura indetta.

Concorsi indetti e mai conclusi: la giurisprudenza

Il TAR Sicilia, sezione terza, nel 2009 accolse le domande di un ricorrente che lamentava la mancata conclusione di un procedimento concorsuale indetto dall’Assessorato regionale BB.CC. AA. e P.I. con decreto pubblicato nella GURS del 14.4.2000 per 42 posti di Dirigente tecnico bibliotecario del ruolo dei Beni culturali di cui alla tabella A della l.r. n. 8/99.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva diffidato l’amministrazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 241/1990 sopra citata. L’amministrazione, ricevuta la diffida, non si era pronunciata. Il silenzio della stessa è stato “sanzionato” con l’obbligo di concludere il procedimento concorsuale.

Concorsi indetti e mai conclusi: la diffida

La diffida è, quindi, il primo passo da compiere per sollecitare la P.A. a portare a termine una procedura concorsuale caduta nel dimenticatoio.

Inoltre, può anche chiedersi il risarcimento del danno (come sopra riportato) per la tardiva adozione del provvedimento di conclusione.

Qualora ci fossero candidati all’interno di un concorso in “stand-by” è possibile contattare il nostro staff legale per una consulenza in merito e per procedere con la diffida all’amministrazione deputata alla conclusione del procedimento.

Articolo a cura della Dott.ssa Raffaella Lauricella

01/07/2016

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