Ritardo nella conclusione dei concorsi,
sì al risarcimento danni per i vincitori

Risarcimento del danno per illegittimo svolgimento delle procedure concorsuali e ritardo nell'assunzione: il Consiglio di Stato conferma che il ritardo nell'assunzione, all'esito dello svolgimento di un concorso pubblico, può comportare il diritto del candidato al risarcimento del danno
Concorsi, conclusione in sei mesi
La norma di riferimento, in questi casi, è l’art. 11, comma 5, d.P.R. n. 487 del 1994 che testualmente prevede che: ““Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, o all’amministrazione o ente che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica”.
La legge n. 241 del 1990
Risarcimento danni
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