Il passaggio in Senato del decreto sulla pace fiscale conferma le 9 vie della sanatoria. Se da una parte è stata mantenuta la struttura a più vie, dall’altra non sono mancate modifiche alla struttura della sanatoria.
La più importante, sicuramente, riguarda la cancellazione del testo iniziale dell’articolo 9 che prevedeva la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa speciale su importi fino a 100 mila euro l’anno con una tassa sostitutiva del 20%.
La previsione suddetta è stata sostituita con la sanatoria degli errori formali che potranno essere corretti con il versamento di un importo pari a 200 euro per ogni singolo anno d’imposta.
Nulla da fare per il più volte annunciato saldo e stralcio con cui si era prevista la possibilità di consentire ai contribuenti in difficoltà economica (ISEE inferiore a 30 mila euro) di saldare il proprio debito versando, in relazione al reddito, il 6, il 10 o il 25% del dovuto.
Confermato invece il saldo e stralcio delle cartelle fino a mille euro che saranno oggetto di rottamazione automatica da parte dell’agente della riscossione.
Tra le novità introdotte a seguito dell’esame del Senato va segnalato un intervento riguardante le rate con cui i contribuenti potranno versare gli importi dovuti a seguito della presentazione dell’istanza di rottamazione. Se il periodo entro il quale effettuare i versamenti resta quello quinquennale originariamente previsto, cambia il numero delle rate che da 10 passano a 18: i primi due versamenti dovranno essere effettuati al 31 luglio e al 30 novembre del 2019, le altre, invece, avranno una scadenza trimestrale con la conseguenza che a partire dal 2020 le rate non saranno più due ma 4 all’anno.
Questa circostanza differenzia profondamente la rottamazione ter dalle due passate edizioni in cui i contribuenti, pur avendo presentato la domanda, sono successivamente decaduti dalla definizione per la difficoltà di far fronte al versamento del dovuto a causa del ridotto numero di rate entro cui dovevano effettuarsi i pagamenti.
Infine, va segnalato che a differenza delle passate edizioni della rottamazione, quella attuale non prevede neanche l’estensione della rottamazione ter alle ingiunzioni di pagamento con cui i comuni riscuotono i tributi locali, come Imu, Tasi e Tari, o le multe.
Chiunque fosse interessato ad effettuare un controllo della propria posizione debitoria può contattare il nostro studio legale inviando una e-mail all’indirizzo [email protected].
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13/12/2018