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Tatuaggio, se di piccole dimensioni, non costituisce motivo di esclusione

Era stato dichiarato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e quindi escluso dal concorso per 1148 allievi agenti di Polizia per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme. Poiché il tatuaggio in questione era in via di rimozione, e comunque piccolo e non deturpante, l’aspirante allievo agente ha proposto ricorso. I Giudici del Tar lo hanno accolto e disposto la riammissione. Tra le ragioni dell’accoglimento anche la mancanza di una motivazione dettagliata sulle ragioni dell’esclusione.

“La mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante all’ammissione ad ordinamenti militari – si legge nella sentenza – sarebbe circostanza irrilevante, che acquisterebbe specifica valenza ai fini dell’esclusione dal concorso solo in caso di tatuaggio, per estensione, gravità e sede determinante una rilevante alterazione fisiognomica. Nella specie si tratterebbe di un tatuaggio di piccole dimensioni, dal contenuto neutrale e aspecifico e non deturpante dell’immagine del Corpo di Polizia di Stato, né tanto meno indicativo di una personalità abnorme, e comunque in corso di rimozione, come specificato nello stesso verbale, alla data degli accertamenti di idoneità psico-fisica”.

La motivazione del giudizio medico negativo sarebbe carente proprio perché non descriverebbe il tatuaggio, sia con riferimento alle dimensioni che per la posizione, ma soprattutto non viene fatto cenno alla rimozione laser in corso e alla presenza di cicatrici residue.

I giudici ritengono infatti che il giudizio di inidoneità “sia illegittimo quanto meno sotto il profilo della valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e per la carenza di motivazione. (…) Va quindi rilevato che la Commissione medico-legale non ha valutato l’eventualità che il “tatuaggio”, in fase di trattamento di rimozione come accertato dalla stessa, risultasse praticamente non visibile indossando l’uniforme e, in ogni caso, non ha considerato che tale “tatuaggio” fosse destinato a scomparire al termine del trattamento sanitario di rimozione. Pertanto il giudizio della Commissione preposta all’accertamento dei requisiti di idoneità deve ritenersi viziato per difetto dei presupposti, essendo stato equiparato il residuo di un tatuaggio in fase di rimozione ad un tatuaggio vero e proprio”.

Lo Studio legale Leone-Fell monitorerà il corretto svolgimento delle varie fasi del concorso e assisterà tutti coloro che riterranno di aver subito un pregiudizio.

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06/03/2019

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