La sesta sezione della Cassazione ribadisce gli elementi costitutivi del peculato d’uso e quando esso si configura.
I giudici di legittimità, richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 19054/2013, si pronunciano nuovamente sulla configurabilità del peculato d’uso.
Premessa la qualifica dell’imputato di incaricato di pubblico servizio, la Suprema corte ha accolto il ricorso annullando senza rinvio l’impugnata sentenza della Corte d’Appello.
Più esattamente, l’imputato – nella sua qualità di presidente di una S.p.a. costituita per la gestione di servizi pubblici comunali – aveva utilizzato “per fini personali” il telefono cellulare aziendale.
Al riguardo, la Corte chiarisce che fra i requisiti integrativi della fattispecie del peculato d’uso vi è la “apprezzabilità” del danno prodotto al patrimonio della persona offesa (sia questa la pubblica amministrazione o un terzo in danno dei quali avvenga la condotta appropriativa) ovvero la determinazione, alternativamente, di un’effettiva concreta lesione alla “funzionalità” dell’ufficio o servizio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio agente. Con l’inferenza, quindi, della “irrilevanza” penale della condotta che risulti priva di tali connotazioni produttive di esiti economici e funzionali significativi.
Nel caso di specie, poichè l’importo delle telefonate private ammontava a circa 350 euro in un biennio, a fronte di un bilancio della società di migliaia di euro, la Cassazione ha dunque rilevato l’inoffensività della condotta imputata al ricorrente, escludendone la rilevanza penale.
Uso illimitato del cellulare aziendale, non sussiste il peculato d’uso
(Da Norma.dbi.it)
La sesta sezione della Cassazione ribadisce gli elementi costitutivi del peculato d’uso e quando esso si configura.
I giudici di legittimità, richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 19054/2013, si pronunciano nuovamente sulla configurabilità del peculato d’uso.
Premessa la qualifica dell’imputato di incaricato di pubblico servizio, la Suprema corte ha accolto il ricorso annullando senza rinvio l’impugnata sentenza della Corte d’Appello.
Più esattamente, l’imputato – nella sua qualità di presidente di una S.p.a. costituita per la gestione di servizi pubblici comunali – aveva utilizzato “per fini personali” il telefono cellulare aziendale.
Al riguardo, la Corte chiarisce che fra i requisiti integrativi della fattispecie del peculato d’uso vi è la “apprezzabilità” del danno prodotto al patrimonio della persona offesa (sia questa la pubblica amministrazione o un terzo in danno dei quali avvenga la condotta appropriativa) ovvero la determinazione, alternativamente, di un’effettiva concreta lesione alla “funzionalità” dell’ufficio o servizio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio agente. Con l’inferenza, quindi, della “irrilevanza” penale della condotta che risulti priva di tali connotazioni produttive di esiti economici e funzionali significativi.
Nel caso di specie, poichè l’importo delle telefonate private ammontava a circa 350 euro in un biennio, a fronte di un bilancio della società di migliaia di euro, la Cassazione ha dunque rilevato l’inoffensività della condotta imputata al ricorrente, escludendone la rilevanza penale.
(Antonella Ciraulo per Norma.dbi.it)
28/01/2016
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