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Abilitazione all’insegnamento in Bulgaria, il Consiglio di Stato riconosce il titolo

bulgariaIl Consiglio di Stato, con una sentenza recentissima, ha dichiarato l’illegittimità degli atti con cui il Ministero aveva disconosciuto l’abilitazione all’insegnamento conseguita in Bulgaria. In altri termini, le valutazioni effettuate dal Ministero, sulla base di documenti generali emessi dalle autorità competenti bulgare, contrastavano con la documentazione effettivamente posseduta dai ricorrenti, documentazione che invece attestava la capacità di insegnare in Bulgaria.

Il giudice di primo grado aveva infatti assunto, a premessa della sua motivazione, che il NACID (Centro nazionale informazione e documentazione) bulgaro avrebbe chiarito che la tipologia di formazione professionale documentata da parte ricorrente è da intendersi come formazione non regolamentata e, pertanto, non può essere presa in considerazione perché priva dell’attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni.

I giudici del Consiglio di Stato hanno invece ritenuto che “ai titoli conseguiti da insegnanti che abbiano ottenuto una laurea in Italia (di per sé rilevante senza necessità di riconoscimento reciproco) e l’abilitazione all’insegnamento presso un paese dell’Unione Europea, non può negarsi rilevanza ed efficacia nell’ordinamento italiano. Né può negarsi validità ed efficacia alla qualificazione abilitante all’insegnamento conseguita presso un paese europeo. Pertanto, l’Amministrazione è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

In conclusione, il CdS ha sancito, ancora una volta, come nel caso delle abilitazioni conseguite in Romania, l’obbligatorietà per il Ministero di valutare autonomamente la quantità e la qualità di ore di formazione conseguite nel paese straniero, pena un annullamento per vizio di motivazione.

Pertanto, chiunque abbia conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Bulgaria, o in altro Paese Ue, può richiederne il riconoscimento. Per maggiori informazioni, invia una mail a [email protected]

22/03/2021

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