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Grazie alle azioni proposte dallo Studio Legale, negli scorsi anni si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale con il quale è stato più volte dichiarato illegittimo, nelle fasi orali, il mancato sorteggio delle domande da rivolgere ai candidati.
Il predetto sorteggio trova la propria fonte nell’art. 12 del D.P.R 487/1994 il quale prevede che le Commissioni esaminatrici, “immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.
Il fondamento del nuovo indirizzo giurisprudenziale è rintracciabile nel rispetto della trasparenza e della par condicio tra i candidati che prendono parte allo svolgimento delle procedure concorsuali.
Pertanto, le domande poste al candidato devono essere estratte a sorte sulla base di quesiti predeterminati.
In mancanza di tale modalità di svolgimento è possibile proporre un ricorso davanti al Tar competente (dipenderà dalla Corte d’appello in cui si è svolto l’esame) con cui chiedere la predisposizione di una nuova prova d’esame orale davanti ad una nuova commissione.
Si ricorda che il termine per la presentazione del ricorso è di 60 gg (ricorso ordinario) o 120 gg (ricorso straordinario), che decorrono dal giorno in cui il candidato ha sostenuto l’esame orale.
Scadenza: è possibile proporre il ricorso entro 60 giorni dalla data della prova orale.
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19/04/2017