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Abilitazione Forense, le amnesie del Tar Palermo e l’appello al CGA

Abilitazione Forense, le amnesie del Tar Palermo e l’appello al CGA

2335639-tigheNei giorni scorsi vi avevamo comunicato che il 26 ottobre si sarebbero svolte le prime udienze dinanzi al TAR Palermo per la trattazione della domanda cautelare per l’esame scritto di abilitazione.

Esami scritti abilitazione forense: il TAR rigetta la domanda cautelare

image (4)L’esito delle udienze tenutesi giorno 26 ottobre non è stato, purtroppo, positivo. Infatti, come comunicato via mail a tutti coloro che avevano udienza in quel giorno, il TAR Palermo ha ritenuto non fondate le argomentazioni esposte dallo Studio legale Leone – Fell, rigettando, pertanto, le domande cautelari.

Dall’analisi delle argomentazioni esposte dal collegio di prime cure, secondo lo Staff Legale la decisione assunta dal TAR può essere riformata in sede di appello cautelare.

Ieri pomeriggio, presso la nostra sede di Via della Libertà, 62, abbiamo tenuto una riunione esplicativa con tutti i nostri ricorrenti, volta ad illustrare i prossimi passi da intraprendere in questa battaglia sugli esami di abilitazione  che da anni portiamo avanti.

Esame Avvocato 2015Nello specifico, abbiamo esposto le ragioni per le quali il Tar Palermo ha rigettato le nostre richieste. I giudici hanno ritenuto che il ricorso, ad una prima sommaria cognizione, non apparisse assistito da adeguato fumus boni juris, tenuto conto del costante orientamento della sezione relativo a fattispecie analoghe (ex plurimis sentenze n. 770, n. 1252 e n. 1307 del 2016), nella quale si è, tra l’altro, affermato che:

-dal meccanismo di assegnazione alle sottocommissioni dei plichi come numerati progressivamente non è possibile ricavare alcuna valida presunzione circa l’omesso compimento delle operazioni di mescolamento delle buste né, più in generale, sulla sussistenza di un vulnus alla regola dell’anonimato in sede di correzione degli elaborati;

-negli esami di abilitazione alla professione di avvocato vige il principio della sufficienza del voto numerico e, pertanto, non può ritenersi che il voto sia inintelligibile se non accompagnato da criteri maggiormente analitici; la correzione non richiede, inoltre, l’annotazione, né sugli elaborati stessi, né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati, né alcun particolare onere motivazionale;

-secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale vige la fungibilità fra i membri della commissione indipendentemente dalla qualifica professionale;

-è incontroverso in giurisprudenza che non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove di esame dei candidati, sia perché manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, sia perché non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, tenuto conto anche del computo meramente presuntivo derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti e degli elaborati esaminati.

image (3)Così, l’istanza cautelare è stata rigettata.

Tuttavia, come detto anche ieri ai nostri ricorrenti, parecchie sono le le amnesie della terza sezione del Tar Palermo.

Invero, sul difetto di composizione della Commissione la stessa terza sezione il 26 marzo, con sentenza n. 777/16 ha statuito che:

-Alla procedura in contestazione si applicava, infatti, l’art. 47 della l. n. 247 del 31 dicembre 2012 e non l’art. 22, comma 3, del RD n. 1578 del 27 novembre 1933.

-L’art. 49, comma 1, della l. n. 247/2012, nell’individuare la disciplina transitoria, dispone, infatti, che: “Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”.

-Tale norma non fa riferimento alla composizione della commissione alla quale va, pertanto, immediatamente applicata la nuova disciplina contenuta nel surriportato art. 47.

In tal senso si è condivisibilmente di recente pronunciata la sezione II ter del TAR Lazio Roma, che, nella sentenza n. 2068 del 16 febbraio 2016, ha rilevato che, su di un piano strettamente logico-formale, le “modalità” dell’esame si riferiscono all’esercizio della funzione e non al soggetto che la compie, cosicchè, avendo l’art. 49 natura di disposizione eccezionale e dovendo essere letteralmente interpretato, deve ritenersi immediatamente applicabile la nuova disciplina.

Pertanto, appare doveroso impugnare quanto statuito dal Tar Palermo. Infatti, Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha già accolto gli appelli cautelari aventi ad oggetto il difetto di motivazione e l’erronea composizione della Commissione valutatrice. (Ord. 668/16 del 21 ottobre) e disposto la ricorrezione – da eseguirsi entro 90 giorni– degli elaborati, ai quali sia stato attribuito un giudizio di insufficienza, da parte di una nuova commissione.

Per aderire all’appello cautelare, bisogna compilare i moduli allegati e consegnarli in studio entro giorno 7 dicembre.

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Per maggiori informazioni, scrivici a [email protected] o chiamaci allo 0917794561.

08/11/2016

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