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Abilitazione Forense: Tar Milano e Catania accolgono i nostri ricorsi. Scritti da ricorreggere

dentroImportanti novità per tutti gli aspiranti avvocati che, lo scorso giugno, hanno visto tramontare il sogno dell’abilitazione a causa di una bocciatura agli scritti. Nei mesi scorsi abbiamo approfondito alcuni aspetti relativi all’abilitazione forense, specificamente quello della bocciatura nelle prove scritte. La nostra attenzione si è soffermata sulle modalità di correzione degli elaborati e la valutazione meramente numerica  degli stessi. A tal proposito comunichiamo che, con due diverse ordinanze, il Tar Milano e il Tar Catania hanno accolto – il 23 Ottobre – la richiesta di una nuova correzione degli elaborati in quanto, ed è questa la tesi proposta dal nostro studio e accolta dai giudici, il giudizio essendo esclusivamente numerico è in contrasto con i principi di trasparenza che dovrebbero caratterizzare ogni provvedimento amministrativo.

I giudici hanno ritenuto sussistente non solo il pregiudizio grave e irreparabile per i candidati, ma anche l’impossibilità di comprendere la valutazione negativa delle prove da parte dei ricorrenti.

Chiunque fosse interessato alla questione può contattarci ai seguenti numeri: 0917794561 – 3276339369 – 3276304363 – 3276347732 o scriverci a “Raccontaci il tuo caso”.

Di seguito  i testi delle ordinanze sopra citate:

N. 01384/205 REG.PROV.CAU.

N. 02213/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2015, proposto da:

xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avv. Simona Fell, Claudia Caradonna, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Quintino Lombardo in Milano, largo Augusto n. 3;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, n.1;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del verbale del Commissione giudicatrice datato 19 febbraio 2015, successivamente conosciuto, nella parte in cui ha valutato insufficienti i tre elaborati del ricorrente in relazione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;

di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave e irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che, al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni grafici di correzione sono stati apposti sugli elaborati in sede di correzione da parte della Sottocommissione, risultando pertanto incomprensibile la valutazione negativa delle prove svolte dal ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione ha l’obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente rinnovando il procedimento valutativo, attraverso la prima Sottocommissione della Corte d’Appello di Milano, che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio;

Considerato che l’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati;

Ritenuto che la correzione dovrà essere effettuata nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione e con l’obbligo di riesame, secondo quanto in precedenza indicato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 ottobre 2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00919/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02071/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2015, proposto da:

xxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Leone, Simona Fell, Claudia Caradonna, con domicilio eletto presso Carmelo Anzalone in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 37;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione degli Esami di Avvocato c/o Corte D’Appello di Messina, Commissione degli Esami di Avvocato c/o Corte D’Appello di Perugia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del verbale della Commissione giudicatrice datato 13 febbraio 2015, nellaparte in cui ha valutato insufficienti due su tre degli elaborati della ricorrente;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;- dei giudizi assegnati dalla Commissione d’Esame Avvocato sessione 2014 presso la Corte d’Appello di perugia;- del verbale della Commissione d’Esame Avvocato sessione 2014 Corte d’Appello di Perugia datato 16 gennaio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione degli Esami di Avvocato c/o Corte D’Appello di Messina e di Commissione degli Esami di Avvocato c/o Corte D’Appello di Perugia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene di dover far proprio l’orientamento secondo cui nella fase di valutazione di prove d’esame (o di offerte in sede di gara d’appalto) da parte di una commissione di gara, l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è sufficiente quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, è talmente analitica da delimitare il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l’iter logico seguito nel valutare le singole prove d’esame, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (cfr. Cons. St., sez. V, 03/12/2010 n. 8410). Ciò perché solo in questo caso sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo, e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222), mentre, diversamente, il punteggio numerico risulta opaco e incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

Ora, nel caso degli esami de quibus, la Commissione d’esame locale ha recepito tutti i dettagliati criteri generali, predisposti dalla Commissione Centrale, sulla base dei quali valutare le prove scritte d’esame, e che la Commissione avrebbe quindi ben potuto e dovuto utilizzare quali parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.

Vale a dire che, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni del giudizio negativo, nonché di consentire un effettivo sindacato giurisdizionale, la Commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio quanto meno con riferimento alle singole specifiche voci per le quali riteneva di esprimere un giudizio negativo (ad es. esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, ecc.), per poi assegnare il punteggio definitivo.

Ne consegue che la Commissione, in diversa composizione, dovrà procedere, in osservanza del criterio indicato, a una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.

Non sembra inutile precisare che l’art. 49 della L. 31/12/2012 n. 247, recante “disciplina transitoria per l’esame”, nel prevedere che “per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”, va riferito solo alle prove di esame in senso stretto, e non anche quindi alla nomina della commissione, che quindi va composta già secondo la nuova normativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, l’istanza cautelare, e per l’effetto ordina all’Amministrazione gli adempimenti di cui in motivazione, e fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di gennaio 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

19/04/2017

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