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Agenzia delle Entrate (140 Tecnici): il CdS dispone la riconvocazione della commissione esaminatrice

consiglio-di-stato-targaLo scorso 2 luglio, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha accolto (ord. n. 2960/15) le nostre istanze cautelari inerenti il concorso per la selezione di 140 unità (profilo professionale: funzionario tecnico) dell’Agenzia delle Entrate disponendo l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle ulteriori fasi del concorso.

Nei fatti, la decisione assunta dal Consiglio di Stato è giunta in un momento successivo rispetto all’espletamento della prove per cui si richiedeva l’ammissione con riserva.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate rifiutava di dare esecuzione al provvedimento di ammissione emanato dal CdS poiché riteneva ormai conclusa la fase della selezione in cui i ricorrenti chiedevano l’ammissione.

Per tale ragione abbiamo deciso di intraprendere un’ulteriore azione legale (c.d. giudizio di ottemperanza) affinché fosse data esecuzione ai provvedimenti cautelari del Consiglio di Stato nonostante la fase selettiva in oggetto fosse già conclusa.

Oggi abbiamo appreso la notizia che l’udienza per l’ottemperanza, celebrata il 27 ottobre, ha avuto esito positivo. In particolare, è stata accolta la tesi secondo cui l’Agenzia delle entrate ha l’obbligo di riconvocare la commissione per lo svolgimento di una “seconda” seconda prova (scusate il gioco di parole) al fine di consentire la partecipazione ai ricorrenti illegittimamente esclusi.

Il consiglio di Stato con il provvedimento n. 4867/2015 ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza impugnata “mediante riconvocazione dell’organo esaminatore e sottoposizione dei ricorrenti alla prova richiesta”.

Ecco il testo dell’ordinanza:

N. 04867/2015 REG.PROV.CAU.

N. 04120/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2015, proposto da:
OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Stallone, Claudia Caradonna, Simona Fell, Francesco Leone, Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Enrico Genova, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III, n. 01300/2015, resa tra le parti, concernente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 140 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva f1, profilo professionale funzionario tecnico – ris. danni.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 il Cons. Raffaele Potenza e udito per le parti appellanti l’avv. Stallone;

vista l’ ordinanza n. 2960 /2015 con la quale la Sezione, in riforma dell’ ordinanza del TAR del Lazio n. 1300/2015, ha accolto l’istanza di sospensione avanzata dai ricorrenti avverso bando concorsuale (per assunzione di 140 unità di personale del MEF), disponendo l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle ulteriori fasi del concorso in svolgimento;

vista la odierna domanda di esecuzione della cennata ordinanza;

rilevato che:

– l’ordinanza di cui si chiede l’esecuzione aveva disposto l’ammissione dei ricorrenti, con riserva, alle ulteriori fasi del concorso, sulla base della mancata indicazione, da parte dell’Amministrazione, di ragioni ostative al rilascio della misura cautelare richiesta, come evidenziato specificamente nell’ordinanza da eseguire;

– dette ragioni sono solo ora indicate dalla memoria (16.10.2015) all’odierno esame del Collegio, dalla quale emerge e viene invocata la conclusione della procedura in questione;

– pertanto detta conclusione non può essere legittimamente opposta all’istanza di esecuzione, della quale, in conseguenza, sussistono i presupposti per l’accoglimento;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione all’ordinanza in premessa mediante riconvocazione dell’organo esaminatore e sottoposizione dei ricorrenti alla prova richiesta.

Spese della presente fase del giudizio a carico dell’Amministrazione (Euro duemila).

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

10/12/2015

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