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AMMISSIONE A MEDICINA: CGA RIBALTA IL GIUDIZIO DEL TAR E LASCIA I NOSTRI RICORRENTI A PALERMO

Il T.A.R. Palermo ancora una volta riformato dal CGA. 
Si tratta della vicenda di alcuni candidati – da noi assistiti – che chiedevano la permanenza a Palermo invece che a Caltanissetta in danno di studenti ammessi lo scorso anno (dal T.A.R. Lazio per la vicenda “bonus maturità”).
Il CGA, sospendendo il trasferimento e superando la contraria decisione del T.A.R., ha ritenuto che “deve darsi prevalenza (salvo che il singolo studente abbia optato per quella meno ambita, nel qual caso la consegue senz’altro) agli studenti che abbiano conseguito i maggiori punteggi in senso assoluto (all’uopo computandosi anche il c.d. bonus maturità), e non invece relativamente a singole graduatorie parziali contingentemente elaborate dall’Università; con il corollario che alla sede meno ambita (tra coloro che non l’abbiano richiesta) vanno prioritariamente destinati gli studenti ammessi in sovrannumero e, quindi, quelli che hanno ottenuto un punteggio (complessivo e assoluto) inferiore“.
Ancora una buona vittoria per il nostro team che gioisce con il ricorrenti i quali per il momento – ed in attesa che l’Università si ridetermini (nel rispetto delle prescrizioni del CGA) – rimangono a Palermo.
Ecco il testo dell’ordinanza.
N. 00511/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00758/2014 REG.RIC.        

     

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REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2014, proposto da:

Tizio, Caio, Martino e Filano , rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Stallone, Simona Fell, Francesco Leone, Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello 40;

contro
Universita’ degli Studi di Palermo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81; 
nei confronti di
xxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Monaco, Vittorio Fiasconaro, con domicilio eletto presso Vittorio Fiasconaro in Palermo, via Goethe N. 1; xxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Pinelli in Palermo, piazza Virgilio N. 4; xxxxxxxxxxx; 
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – PALERMO: SEZIONE I n. 00553/2014, resa tra le parti, concernente criteri di assegnazione studenti di primo anno al corso di laurea di medicina e chirurgia di palermo e caltanissetta – graduatorie di assegnazione sedi immatricolati

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Palermo e di XXXXXXXX e di XXXXXXXXXXXX;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati F. Stallone, avv. di Stato Pignatone, U. Cantelli e V. Fiasconaro;

Ritenuto che appare assistito da adeguato fumus boni iuris l’assunto degli odierni appellanti secondo il quale, ai fini dell’assegnazione di sede, deve darsi prevalenza (salvo che il singolo studente abbia optato per quella meno ambita, nel qual caso la consegue senz’altro) agli studenti che abbiano conseguito i maggiori punteggi in senso assoluto (all’uopo computandosi anche il c.d. bonus maturità), e non invece relativamente a singole graduatorie parziali contingentemente elaborate dall’Università; con il corollario che alla sede meno ambita (tra coloro che non l’abbiano richiesta) vanno prioritariamente destinati gli studenti ammessi in sovrannumero e, quindi, quelli che hanno ottenuto un punteggio (complessivo e assoluto) inferiore;
Ritenuto che il periculum in mora è insito nel censurato spostamento dei ricorrenti dalla sede di Palermo a quella di Caltanissetta, di tal ché esso deve essere sospeso, salvo il persistente potere dell’amministrazione universitaria di provvedere nuovamente (e, in ipotesi, anche conformemente agli atti in questa sede sospesi) ove si ridetermini in applicazione dei criteri indicati nella presente ordinanza;
Ritenuto potersi compensare le spese del doppio grado cautelare, in ragione della complessa e parzialmente contraddittoria stratificazione delle vicende giuridiche cui l’Università ha dovuto far fronte;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 758/2014) nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado sospendendo l’efficacia degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che vengano adottati in applicazione dei criteri indicati nella presente ordinanza.
Compensa le spese del doppio grado cautelare.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente FF
Gabriele Carlotti, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

26/04/2022

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