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Ammissione alla Scuola degli Avvocati Cassazionisti: Test Illegittimi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Senza titolo leone agiusL’Associazione dei Giuristi Siciliani (AGIUS) in collaborazione con il nostro staff legale  ha rilevato talune criticità inerenti la selezione “per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

In particolare, un primo profilo di illegittimità emerge dal regolamento 16 luglio 2014, n. 5, così come mutuato dal successivo bando, pubblicato in data 25 febbraio 2015.

Ci si riferisce, nello specifico, al criterio adottato per l’accesso al corso e, in concreto, alla previsione secondo la quale “Ai fini del superamento della prova (preselettiva) è necessario rispondere correttamente ad almeno due terzi delle domande” (art. 4, comma 6).

La sufficienza qualificata ivi stabilita, corrispondente a sette decimi ovvero i due terzi delle risposte correttamente fornite, dovrebbe infatti valere per le sole prove scritte o orali, non potendosi applicare – secondo un criterio ermeneutico di ragionevolezza, funzionalità e coerenza – anche alle eventuali prove preselettive.

Per queste ultime, infatti, risponde ai ricordati canoni di logica e ragionevolezza – diversa essendo la ratio della preselezione, consistente non tanto nella valutazione delle capacità dei candidati, quanto, piuttosto, nell’esigenza, rispondente al fondamentale principio di celerità ed economicità dei procedimenti concorsuali e para-concorsuali di “scrematura“ preliminare del relativo numero – che la soglia di ammissione sia costituita da un punteggio di mera sufficienza non qualificata, e cioè 28/48 nella fattispecie (“corrispondente a 6/10 nella più conosciuta e praticata scala decimale” ) e non 32/48 come previsto dal bando (sul punto, tra le tante, Tar Trento, Sez. I 23/10/2013 n. 341 – Tar Lazio, sez. III Bis, 16/03/2015 n. 4205; Tar Lazio, sez. III Bis, 2014 n. 5710).

Oltretutto, il citato test di preselezione non concorre alla valutazione delle capacità dell’avvocato essendo quest’ultima rappresentata dall’aver “lodevolmente e proficuamente frequentato il corso organizzato dalla Scuola” ed aver dimostrato, attraverso specifica “verifica finale di idoneità”, la propria maturità, l’apprendimento delle materie oggetto del corso, e l’effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

E’ quindi lo stesso regolamento ad evidenziare come solo attraverso il menzionato corso sia consentito valutare da parte della Commissione la preparazione conseguita e la capacità professionale dell’avvocato ai fini dell’accesso al patrocinio delle giurisdizioni superiori, che evidentemente non si esprime con semplici conoscenze nozionistiche (queste sole accertabili mediante i quesiti a risposta multipla che formano oggetto delle prove preselettive) (CFR, Tar Lazio, Sez. III Bis, 16/03/2015 n. 4205).

Per le suesposte ragioni, quindi, la graduatoria finale dovrebbe essere rettificata concedendo l’accesso al corso di tutti i candidati che hanno ottenuto il punteggio di 28/48.

*****

Come anticipato, la procedura presenta degli ulteriori profili di illegittimità.

Ed infatti, le modalità seguite per l’espletamento e la correzione del test hanno violato il principio di anonimato delle prove concorsuali.

Sulla scheda anagrafica e la scheda risposte consegnate ad ogni candidato vi era impresso, infatti, un codice a barre seguito da una sequenza numerica.

Tale codice, identico per entrambi i documenti, serve ad “abbinare”, successivamente alla correzione del test, la scheda delle risposte alla scheda anagrafica così da risalire all’autore dell’elaborato.

Purtroppo, però, tale modus operandi viola l’art. 14 del DPR 487/94 i cui principi, secondo il Consiglio di Stato, sono irrinunciabili per tutti i concorsi e selezioni pubbliche “appare corretto affermare che i principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti nel dpr n. 487/1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche” (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 20 aprile 2011).

Nello specifico, tale norma prevede che la Commissione sia tenuta a consegnare al candidato in ciascuno dei giorni di esame due buste di dimensioni differenti , ove mettere il foglio o i fogli risposte e la scheda anagrafica previamente compilata. Il candidato deve porre, quindi, la busta piccola (contenente la scheda anagrafica) nella grande (contenente il modulo risposte) che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

Il duplice imbustamento della scheda risposte e della scheda anagrafica, e la consegna, al personale autorizzato, delle buste chiuse da parte del candidato, deve essere seguito dalla apposizione della firma dei commissari e della data, trasversale alla chiusura della busta.

Questa procedura serve a preservare “l’anonimato” in quanto impedisce che i commissari d’esame possano, attraverso la conoscenza del codice numerico, individuare l’elaborato d’esame e alterarlo prima della correzione.

Di seguito si riporta un corposo estratto della Sentenza n. 15/2015 resa dal Consiglio di Stato VI sezione in fattispecie sostanzialmente analogo a quella che di cui si discute.

…Il giudice di primo grado, nonostante la puntuale censura di parte ricorrente, non ha ravvisato la violazione del principio dell’anonimato, sul rilievo che il codice a barre apposto nella scheda anagrafica (con il sottostante numero identificativo) nulla potesse aggiungere all’identità del candidato, già emergente dalla stessa scheda anagrafica.

Il Collegio ritiene di non poter condividere tale conclusione.

Ed invero, le modalità di svolgimento delle non hanno assicurato, a parer del Collegio, l’anonimato dei candidati durante l’intero svolgimento della prova selettiva.

Ed infatti, nella delicata fase della correzione della prova, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè dare prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ( cfr. sul punto Ad. plen. n. 26 del 2013 e n. 27 del 2013, relativa all’ammissione al corso di Medicina dell’Università di Messina per l’anno accademico 2010-2011).

Non appare pertanto condivisibile quanto al proposito opinato dal giudice di primo grado e dalla stessa amministrazione a proposito del preteso carattere neutro ed ininfluente dell’aggiunta del predetto codice a barre sulla scheda anagrafica dei candidati, posto che proprio tale espediente consente inammissibilmente, sia pure in astratto, l’abbinamento del nome del candidato al suo elaborato prima o durante le operazioni di correzione.

Ebbene, in ragione delle concrete modalità adottate per lo svolgimento della prova preselettiva per l’accesso al Corso per avvocati cassazionisti, non può che ritenersi violato il principio della segretezza della prova, inteso quale logico corollario del buona andamento e dell’imparzialità di cui all’art. 97 Cost., così come delineato dalla ormai granitica giurisprudenza formatasi sul tema.

Alla luce di quanto sino ad ora rappresentato, si ritiene che la procedura possa essere dichiarata illegittima dal Giudice Amministrativo con la conseguente iscrizione, in sovrannumero, di tutti i candidati che proporranno ricorso.

L’Associazione dei Giuristi Siciliani-AGIUS, pertanto, ha deciso aprire le adesioni gratuite al ricorso collettivo che, nelle prossime settimane, sarà notificato e depositato presso il Tar Lazio.

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10/12/2015

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