(Da Norma.dbi.it)
Se un’offerta originariamente anomala non lo è più per sopravvenuta disciplina più favorevole, è possibile applicare detta disciplina per rendere congrua l’offerta?
La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando, che costituisce lex specialis della procedura: è in questo momento che si determina il sistema normativo di riferimento di tutte le fasi del concorso. Le norme sopravvenienti per le quali non vi è un rinvio implicito nella lex specialis, non devono essere applicate ai concorsi già banditi, tranne nel caso in cui non sia diversamente previsto dalle norme stesse.
Con la sentenza in commento il T.A.R. Sicilia – Catania ha precisato che è si vero che la normativa sopravvenuta non può essere invocata per giustificare la non anomalia di un’offerta e conseguentemente giustificare la sostenibilità di un’offerta in una gara pubblica (diversamente, verrebbe snaturato il principio della “par condicio” tra i concorrenti, che deve sostenere ogni procedura a evidenza pubblica); tuttavia, tale soluzione appare sostenibile solo nel caso in cui un’offerta originariamente anomala non lo sia più per sopravvenuta disciplina più favorevole.
Sicché, tale principio, ad avviso del Collegio, deve trovare un normale correttivo nelle ipotesi in cui si sostiene la sostenibilità dell’offerta sia al momento della sua presentazione che, successivamente, di seguito all’intervenuto mutamento legislativo sulla stessa influente.
Ed è vero che, coerentemente, la giurisprudenza è ferma nel sostenere il detto principio.
Tuttavia, il Collegio, ha ritenuto che nell’ipotesi in cui la parte si sia obbligata a tenere ferma l’offerta per centottanta giorni e la normativa sopravvenuta è più sfavorevole, di guisa che la prova che viene fornita, ad avviso del Collegio in questo caso possibile, e che anche in presenza di un maggior sopravvenuto onere economico, l’offerta originaria può essere mantenuta.
In altri termini, se é possibile, a fronte di possibili deteriori sgravi sopravvenuti, rendere una congrua offerta, a fortiori, era possibile sostenerla vigente una normativa più favorevole superata da quella intervenuta.(clicca qui per la sentenza)
Del resto, il ragionamento sembra del tutto coerente con il principio della attualizzazione dei costi cui l’aggiudicatario è tenuto in sede di esecuzione.
Il principio che si ricava ai fini dell’individuazione della anomalia di un’offerta, quindi, è che ciò che più rileva non è la possibilità di applicazione o meno di un mutamento legislativo intervenuto, in effetti possibile, ma che l’offerta sia non anomala non solo al momento della sua presentazione, ma anche in quello della sua giustificazione, che è quanto serve a rendere un appalto pubblico eseguibile, secondo non solo i criteri della mera economicità, ma anche dell’efficienza, ambedue di derivazione costituzionale e, come tali, giammai obliterabili.
14/12/2015