Cerca

ASN, valutazione negativa non argomentata: il Tar dispone la rivalutazione dei titoli

Era stato valutato positivamente con riferimento al possesso di almeno tre titoli, tra quelli individuati dalla Commissione nel settore di riferimento, e dei tre valori-soglia, relativi all’impatto della produzione scientifica, nonostante questo l’ASNl’Abilitazione scientifica nazionale, gli era stata negata all’unanimità dalla commissione esaminatrice.

insufficienza prova scrittaLa Commissione aveva sostenuto il mancato raggiungimento della piena maturità scientifica del ricorrente, in quanto – a suo dire – le pubblicazioni presentate dal candidato non sarebbero tali da assicurare una posizione riconosciuta sul piano internazionale. Una valutazione negativa che può configurarsi sia come violazione di legge che come eccesso di potere, per l’inadeguata composizione della Commissione, priva di curricula rappresentativi delle specifiche competenze necessarie per effettuare una valutazione pertinente del settore “Icar 09”, nonché per la contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La commissione aveva espresso il seguente giudizio: “le pubblicazioni risultano complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale. La produzione scientifica del candidato appare continua negli ultimi dieci anni e caratterizzata da una collocazione editoriale di buon livello, comprendendo anche riviste internazionali di rilievo per il SC. In particolare, la Commissione rileva che nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale del candidato risulta di buon livello e si distingue per il rigore metodologico utilizzato (…) Le ricerche sono affrontate con rigore metodologico soprattutto in alcune pubblicazione relative alle prove al fuoco, ottenendo risultati interessanti, ma difficilmente generalizzabili. La carenza di applicazioni significative in ambito strutturale contribuisce a ritenere limitati i contributi.

Pertanto, complessivamente le pubblicazioni presentate non contribuiscono in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e non possono essere ritenute di elevata qualità per il settore concorsuale in relazione a un livello atteso coerente con il ruolo di professore di I fascia, considerato anche il limitato carattere innovativo che si riscontra se collocate in un contesto internazionale.

Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato, la Commissione all’unanimità rileva che, sebbene per lo stesso risulti accertato, relativamente agli indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3, e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato presenta complessivamente pubblicazioni tali da non dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca, come emerge dai risultati poco significativi prodotti, in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. Conseguentemente si ritiene che il candidato non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”.

Secondo i giudici amministrativi “a fronte del superamento di due su tre valori soglia e del possesso degli almeno tre Titoli richiesti, la Commissione era però tenuta ed effettuare un’attenta e accurata disamina circa la qualità della produzione scientifica, con conclusioni da esporre con congrua motivazioneL’apprezzamento negativo formulato, invece, segue contraddittoriamente a valutazioni positive, circa la coerenza delle pubblicazioni scientifiche rispetto al settore concorsuale, alla continuità temporale, al rigore metodologico ed al contributo individuale del ricorrente, ritenuto apprezzabile. L’art. 4, comma 1, del D.M. n. 120 del 2016, risulta, pertanto, integrato in tutti i suoi punti (dalla lett. a alla lett. f); la Commissione, tuttavia, ha espresso infine la conclusione negativa sopra riportata, di cui non sono compiutamente definite le ragioni.

Per tali motivi, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, annullando i provvedimenti che hanno giudicato non inidoneo il ricorrente, e ordinato all’Amministrazione di rivalutare, entro 60 giorni, il candidato.

Chiunque abbia ottenuto un giudizio negativo, senza adeguate motivazioni, può contattare il nostro studio, inviando una mail a [email protected], per ottenere la dovuta tutela.

newsletterPer non perderti le notizie più importanti, clicca qui e iscriviti alla nostra newsletterRiceverai, direttamente nella tua casella di posta elettronica, notizie sulle nostre campagne legali, informazioni utili su tasse e rimborsibanche e mutuidiritti dei consumatoriscuolasanità, oltre a informazioni dettagliate su bandi e concorsi pubblici, e molto altro ancora.

26/11/2018

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!