Aveva ottenuto una cattedra in una sede lontana da casa, ma avendo un figlio minore di tre anni si è rivolto al nostro studio per ottenere l’assegnazione temporanea!
Assegnazione temporanea, il caso
Aveva ottenuto una cattedra in un Comune lontano da quello dove risiedevano la moglie e il figlio minore di tre anni. Aveva chiesto all’amministrazione di ottenere l’assegnazione temporanea per poter trascorrere le restanti ore libere con la propria famiglia, ma non solo la sua richiesta non è stata accettata, in aggiunta, il posto a lui spettante era rimasto vacante o assegnato ad altro docente senza che questi ne avesse diritto.
Il nostro staff legale ha seguito la vicenda e proprosto un ricorso d’urgenza al giudice del lavoro di Palermo che ha accolto e obbligato l’amministrazione ad assegnare il docente nel comune di residenza!
Cosa prevede l'art.42 bis
L’art. 42-bis del dlgs 151/2001 disciplina l’istituto dell’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, riconoscendo al docente, genitore di un minore di età inferiore agli anni 3 di essere assegnato temporaneamente per un periodo non superiore a tre anni presso la sede scolastica più vicina al luogo in cui presta servizio l’altro genitore, anche non coniugato.
Si tratta di una disposizione posta a tutela dell’unità familiare e volta a tutelare il benessere psicofisico dei minori di tenera età, troppo spesso ormai sottoposti a stress familiari non indifferenti connessi alla lontananza di uno dei due genitori per motivi di lavoro.
La norma in particolare, come modificata dalla legge n.124 del 2015 dispone che: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato ai casi o esigenze eccezionali”.
Come sempre, siamo pronti a difendere i tuoi diritti. Clicca su INIZIA e compila il form per prenotare una consulenza con il nostro staff legale specializzato!
09/01/2023