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Assenza ingiustificata da lavoro per tre gg consecutivi: la Cassazione dice sì al licenziamento!

Assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi: la Cassazione dice sì al licenziamento!

arton25982Con la pronuncia 7 ottobre 2016 , n. 20218, i Giudici della Sezione Lavoro della Suprema Corte hanno affermato che sebbene è incontestato che l’assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi, in base alla previsione di cui all’art. 38 del contratto collettivo applicabile nella specie, rende giustificata l’immediata risoluzione del rapporto da parte del dotare di lavoro, deve tuttavia osservarsi che la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso.

Assenza ingiustificata, occorre tenere conto di diversi fattori

Precisamente, al fine di comprendere quale tipo di licenziamento sia da comminare – e cioè per “giusta causa” o “giustificato motivo soggettivo” – la scelta deve tener conto di diversi fattori e ricade in capo al datore di lavoro; essa dipende dalla gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti, facendo riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonché dalla portata soggettiva del fatto, ossia dalle circostanze del suo verificarsi, dai motivi e dall’intensità dell’elemento intenzionale e di quello colposo.

Assenza ingiustificata, la decisione della Cassazione

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto ricorresse il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, supportato sia dall’assenza del lavoratore dal posto di lavoro senza giustificazione, sia da giustificazioni da parte del lavoratore risultate non vere, che hanno portato alla dimostrazione della sua mancanza di buona fede e che erano idonee a ledere irrimediabilmente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, tenuto conto anche della sua elevata qualifica e della posizione ricoperta.
Invero, tale condotta, costituendo un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 3 L. n. 604/1966) può ritenersi idonea, afferma la Corte, ad integrare l’ipotesi del giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Da qui l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

18/10/2016

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