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Baci rubati, configurano violenza sessuale

Baci rubati, configurano violenza sessuale

Baci rubati

Importunare ripetutamente una ragazza, abbracciarla impedendole di sottrarsi alla presa e baciarla sul collo e sull’orecchio integra il reato di violenza sessuale. Lo ha puntualizzato la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 19 luglio 2016 , n. 30479. Baciare una donna contro la sua volontà (specialmente in zone notoriamente erogene come collo e orecchie), quindi, può configurare la sussistenza della condotta disciplinata dall’art. 609 bis c.p.

Baci rubati, la posizione della Cassazione

I Giudici hanno ribadito che “in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria”.

Baci rubati, incidono sulla libertà sessuale della persona offesa

Baci rubati 2Ne deriva la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, dell’ambito relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante.

Baci rubati, no alla tenuità del fatto

L’applicabilità alla fattispecie della tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen. – come invocata dal difensore dell’imputato in sede di discussione – va disattesa, avuto riguardo ai limiti edittali di pena del reato contestato (prevista da cinque a dieci anni di reclusione) rispetto alla ipotesi dell’art. 131 bis cos. proc. pen. (pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni).

29/07/2016

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