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Blocco Rivalutazioni Pensioni: come chiedere il rimborso

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INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA DI RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE E DEL RIMBORSO DEGLI ARRETRATI

Con la pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza n. 70/2015) la rivalutazione prevista dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, bloccata dalla Legge Fornero per gli anni 2012-2013, riprenderebbe a produrre effetti.

Tuttavia, su detta pronuncia è intervenuto il Governo che, con il Decreto Legge n. 65 del 2015, ha limitato il diritto alla rivalutazione delle pensioni. Più precisamente, il Decreto ha stabilito diverse misure di rimborso e, in alcuni casi, l’ha addirittura escluso.

Tale previsione, a nostro avviso, è illegittima e incostituzionale.

Per riaffermare il diritto all’adeguamento Istat della vostra pensione e, al contempo, chiedere il rimborso degli arretrati il nostro studio ha predisposto un’istanza all’INPS per la ricostituzione della pensione e del rimborso degli arretrati a seguito di intervenuta abrogazione dell’art. 24, comma 25 del D.L. del 6.12.2011 n. 201 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. del 22.12.2011 n. 2014), con Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 dei 10.03-30.04.2015 – Pubblicata in G.U. 06.05.2015 n. 18.

Al fine di fornire a tutti quanti un esempio della lesione prodotta dal recente intervento del Governo, di seguito si riporta la tabella della rivalutazione spettante per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale, nonché quella spettante ai sensi del D.L. 65/2015.

RIVALUTAZIONE SPETTANTE AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

– 100% di adeguamento per la fascia di importo non superiore sulla pensione non superiore ad €. 1.405,05 (tre volte il trattamento minimo INPS);
– 90% di adeguamento per la fascia di importo compresa tra €. 1.405,05 e fino ad €. 2.341,75 (tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS);
– 75% per a fascia di importo superiore ad €. 2.341,75 (superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS).

RIVALUTAZIONE SPETTANTE AI SENSI DEL D.L. 65/2015

– 100% per le pensioni complessivamente pari o inferiori ad €. 1.405,05;
– 40% per le pensioni complessivamente superiori ad €. 1.405,05 e pari o inferiori ad €. 1.873,40;
– 20% per le pensioni complessivamente superiori ad €. 1.873,40 e pari o inferiori ad €. 2.341,75;
– 10% per le pensioni complessivamente superiori ad €. 2.341,75 e pari o inferiori ad €. 2.810,10;
– 0% per le pensioni complessivamente superiori ad €. 2.810,10.

 

Al fine di aderire alla nostra azione gratuita SCARICA L’ISTANZA CLICCANDO QUI

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

– documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente;

– modello RED personale e del coniuge anni di imposta 2012-2013-2014 SCARICA MODELLO RED (fonte: www.inps.it)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

19/04/2022

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