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Bollette di acqua, luce e gas: utenti finali tutelati, sospensione dei distacchi

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”28919″ img_size=”full”][vc_column_text]L’ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con il provvedimento adottato nella giornata di ieri (delibera 124/2020/R/com) ha prorogato sino al 3 maggio 2020 il termine di efficacia delle misure di cui alla precedente delibera della stessa Autorità dello scorso 12 marzo (60/2020/R/com). Si tratta di misure urgenti per l’emergenza epidemiologica COVID-19 a tutela dei clienti e utenti finali.[/vc_column_text][vc_message]INDICE

  1. Il primo pacchetto di misure di tutela, delibera 60/2020/R/com del 12 marzo 2020;
  2. La rateizzazione dei pagamenti, delibera 117/2020/R/com del 2 aprile 2020;
  3. La proroga sino al 3 maggio 2020, delibera 124/2020/R/com del 13 aprile 2020;
  4. Conclusioni.

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1. Il primo pacchetto di misure di tutela, delibera 60/2020/R/com del 12 marzo 2020

Con  la deliberazione del 12 marzo u.s. l’Autorità ha adottato in via d’urgenza un primo pacchetto dimisure volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di disagio e (potenziale) criticità per i clienti / utenti finali, che sarebbe potuta scaturire dall’applicazione delle c.d. procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di rete urbana, nonché del servizio idrico integrato (di seguito: SII), nei casi di inadempimento alle obbligazioni di pagamento da parte degli stessi clienti/utenti finali, imputabili alle limitazioni (agli spostamenti fisici nonché all’esercizio di una serie di attività economiche) introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati.

In poche parole, è stata deliberata su tutto il territorio nazionale la sospensione della procedura dei distacchi per morosità delle forniture di acqua, luce e gas.

In particolare, l’Autorità ha stabilito che le procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua e le clausole contrattuali che prevedono la sospensione/interruzione delle forniture per i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, non trovino applicazione con riferimento all’intero periodo di efficacia del dPCM 9 marzo 2020 e del dPCM 11 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020 (termine inizialmente previsto dai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo).

È stata altresì prevista la riattivazione delle forniture nel frattempo sospese.

Al termine del periodo di efficacia delle misure in commento, il fornitore del servizio interessato al disalimentare/ridurre la fornitura dell’utente/cliente moroso dovrà procedere nuovamente alla costituzione in mora del cliente finale e in seguito riavviare la procedura di sospensione.

2. La rateizzazione dei pagamenti, delibera 117/2020/R/com del 2 aprile 2020

In seguito alla proroga sino al 13 aprile 2020 delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, quindi, al protrarsi della peculiare situazione di disagio e criticità per i clienti finali di piccole dimensioni e gli utenti del SII, l’Autorità è nuovamente intervenuta con la deliberazione 117/2020/R/com, che oltre a prorogare l’efficacia delle misure in precedenza adottate ne ha introdotte delle nuove, a tutela del cliente/utente finale che non abbia potuto adempiere al pagamento delle fatture i cui ordinari termini di pagamento ricadano nel periodo di vigenza delle misure governative di contenimento, ovvero che siano state emesse in tale periodo, o che ne contabilizzino i consumi (limitatamente, per il servizio idrico integrato, ai documenti di fatturazione emessi con cadenza almeno trimestrale); in particolare, è stato riconosciuto, ai clienti serviti in regime di tutela o controparti di un contratto avente a oggetto una c.d. offerta PLACET (contratti a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, a prezzo fisso e a prezzo variabile) nonché agli utenti finali del SII, l’accesso a un piano di rateizzazione, senza il pagamento di interessi, da definire secondo modalità e tempistiche analoghe a quelle attualmente previste dalla regolazione nei casi in cui è previsto l’operatività di un tale istituto (per i clienti di gas diversi dal gas naturale, il piano di rateizzazione deve essere concordato tra le parti) ovvero già definito nei casi di importi oggetto di costituzione in mora ai sensi del REMSI (regolazione della morosità nel servizio idrico integrato).

3. La proroga sino al 3 maggio 2020, delibera 124/2020/R/com del 13 aprile 2020

Infine, considerato che con il DPCM del 10 aprile 2020 è stato ulteriormente prorogato sino al 3 maggio 2020 il termine di efficacia delle severe misure governative dei contenimento dell’epidemia da COVID -19, l’Autorità, con la delibera adottata ieri, ha quindi prorogato sino a tale data l’efficacia delle misure già adottate con i precedenti provvedimenti sopra citati.

4. Conclusioni

A fronte dell’emergenza sanitaria legata al COVID – 19 e dei conseguenti provvedimenti di contenimento dell’epidemia adottati dal Governo, nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 3 maggio 2020, in forza delle delibere adottate dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sopra citate, sono state sospese su tutto il territorio nazionale le procedure di distacco dei servizi di fornitura di acqua luce e gas, in caso di mancato pagamento delle relative fatture.

Inoltre, al termine del detto periodo, i fornitori, prima di procedere al distacco, saranno tenuti a procedere nuovamente alla costituzione in mora del cliente finale e in seguito a riavviare la procedura di sospensione della fornitura.

Ovviamente, tali interventi, che giova ribadire sono finalizzati a mitigare il disagio e le potenziali criticità per gli utenti finali derivanti dall’eventuale distacco delle forniture di acqua, luce e gas, ancora più gravi in un periodo di emergenza sanitaria, in cui per effetto dei provvedimenti adottati dal Governo siamo costretti nelle proprie abitazioni, non devono assolutamente essere letti come una possibilità da parte di tutti i clienti finali di non pagare le fatture ricevute, qualora non si trovino nelle condizioni sopra descritte, considerato anche che tali misure determinano un onere economico per l’intero sistema energetico del nostro Paese.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

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14/04/2020

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