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Cane morde bambino, chi è responsabile?

Cane morde bambino, chi è responsabile?

Cane morde bambinoLa Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità per colpa del proprietario e del custode/detentore.

Con la sentenza 19 luglio 2016 , n. 30548, la Cassazione ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale in tema di lesioni colpose, secondo cui la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione.

Cane morde bambino, la pericolosità del genere non si limita solo ad animali feroci

Viene altresì precisato che la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale.
Avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato ha proposto ricorso la Procura, ritenendo che il predetto imputato, nella qualità di proprietario dell’animale, fosse comunque responsabile.7

Cane morde bambino, il rigetto della Corte

Cane morde bambino 2Tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso condividendo la motivazione del primo giudice nella misura in cui in caso di trasferimento degli obblighi di garanzia su persona diversa dal proprietario, la responsabilità di questi residua nel caso in cui lo stesso sia in concreto tuttora in grado di esercitare il potere di controllo, ovvero nel caso in cui abbia affidato l’animale a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia o di contenerne il naturale slancio.
In tale vicenda, infatti, in relazione a quel periodo limitato della stagione in cui si erano verificati i fatti per cui è processo, l’animale era effettivamente custodito da persona diversa dell’imputato il quale aveva perso qualsiasi potere di vigilanza e di controllo diretto sullo stesso, così da potersi affermare che in ossequio ai principi di auto responsabilità era il genitore dell’imputato a gestire l’animale e ad assumere ogni obbligo, anche precauzionale teso a impedire che l’animale potesse nuocere a terzi.

09/08/2016

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