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Cartelle di pagamento non impugnate: quale termine di prescrizione per il credito dell’Erario?

Cartelle di pagamento non impugnate: quale termine di prescrizione per il credito dell’Erario?

calcolo-aggio-equitalia-cartella-di-pagamento-680x365_cPer le cartelle di pagamento non impugnate o impugnate in ritardo la prescrizione rimane sempre e comunque quella breve, non potendosi applicare l’art. 2953 c.c..

E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione, con un importante intervento a Sezioni Unite del 17 novembre scorso (Cassazione Civile – Sez. Unite – Sentenza  17 novembre 2016 , n. 23397).
Per i Supremi Giudici di legittimità non è possibile applicare il termine di prescrizione ordinaria decennale, neanche quando la cartella di pagamento è stata impugnata oltre il termine perentorio di quaranta giorni.
Si è affermato che il principio vale per i tributi e contributi di ogni genere ed include anche le sanzioni amministrative.

Cartelle di pagamento, la parola alle SS.UU.

Precisamente, la questione sulla quale le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono chiamate a pronunciarsi, con la sentenza in epigrafe (al cui testo si rimanda per una più ampia disamina delle questioni esaminate), investe l’interpretazione da dare all’art. 2953 cod. civ. con riguardo specifico all’operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Si tratta di stabilire se la suddetta disposizione codicistica sia applicabile anche nelle ipotesi in cui la definitività dell’accertamento del credito derivi da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato.
coins-948603Per quanto attiene alla fattispecie sottoposta allo scrutinio del Supremo Collegio di legittimità, il problema da risolvere è quindi se la decorrenza del termine – pacificamente perentorio – per fare opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produca soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determini anche l’effetto di rendere applicabile l’art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335/1995) in quello ordinario decennale.
Ebbene, per tale ultima questione la Corte ha affermato il principio di diritto in base al quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ..

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Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge n. 122/2010).
Con riguardo, invece, all’ambito applicativo dell’art. 2953 cod. civ. nelle fattispecie originate da atti di riscossione coattiva, la Corte, risolvendo un contrasto tra due orientamenti giurisprudenziali sostanzialmente non coincidenti, ha innanzitutto affermato che la prescrizione di dieci anni prevista dall’articolo 2953 del c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e che l’eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa.
Ne consegue che tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l’accertamento esecutivo, non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato.
In conclusione, quindi, la Cassazione ha affermato il principio generale secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

05/12/2016

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