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Cassazione, lecito vedere un film porno sul posto di lavoro durante la pausa pranzo

porno1-2È lecito vedere un film porno, anche sul posto di lavoro, a patto che la visione non avvenga durante l’orario di lavoro. Non stiamo scherzando, né abbiamo intenzione di suscitare l’ilarità generale. Quanto riportato è, in sostanza, quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n.20728/2015, che ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un operaio manutentore di una nota società automobilistica.

Nello specifico, “durante il turno di lavoro un manutentore all’unità di montaggio veniva notato dal personale addetto alla tutela del patrimonio aziendale in compagnia di alcuni colleghi di lavoro” all’interno di un locale per l’alimentazione elettrica. Nell’armadietto dell’operaio venivano rinvenuti un pc e tre dvd contenenti materiale pornografico.

Per l’azienda in questione, il lavoratore avrebbe posto in essere una serie di “mancanze ed inadempienze consistenti in abbandono senza giustificazione alcuna del posto di lavoro e di svolgimento di attività estranee alle sue mansioni durante l’orario di lavoro, consistenti, tra l’altro nella visione di filmati a carattere pornografico”.

Ma la Suprema Corte ha voluto precisare che gli elementi raccolti contro il lavoratore non erano “sufficienti a fondare la certezza che durante l’orario di lavoro il dipendente si fosse dedicato alla visione dei filmati potendo, tutt’al più, alimentare il sospetto che ciò possa essere avvenuto che però non è idoneo a ritenere provato l’addebito”.

In particolare, “l’abbandono del posto di lavoro non era stato sufficientemente supportato dalle prove assunte, come pure la compiuta istruzione non aveva fornito prova certa del dedotto impiego del tempo di lavoro in attività (visione di filmati) estranee alla prestazione lavorativa“.

Inoltre, come sottolineato già in secondo grado, al momento dell’ispezione non vi era in corso alcuna attività di visione di filmati, ed, anzi, il PC e i DVD erano ben chiusi negli armadietti presenti nel locale.

CD_DVD_CollectionsInfine, “le asserite ammissioni del dipendente restavano, poi, circoscritte a quelle riportate nella lettera di giustificazioni, ossia di “averne visto lo scorcio di uno (ndr filmato) durante la pausa mensa”, dato che la compiuta istruzione non aveva offerto elementi ulteriori, e la circostanza riconosciuta è certamente diversa dall’avere impiegato l’orario lavorativo in attività diverse dalla prestazione”.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.

Nessun licenziamento può essere irrogato al lavoratore che venga beccato a visionare film porno durante la pausa pranzo.

Al seguente link, grazie a NORMA, il testo della sentenza integrale.

10/12/2015

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