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Causa di servizio, come ottenere il riconoscimento

Con il riconoscimento della causa di servizio, gli appartenenti ai comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico possono ottenere un ristoro economico e tutte le tutele previste dalla legge (art. 12 DPR 461/2001).

Causa di servizio, presentazione della domanda

Per tale riconoscimento, deve sussistere un nesso causale tra la malattia/infermità ed il servizio svolto all’interno dei Comparti. Il soggetto deve presentare idonea domanda di riconoscimento entro e non oltre 6 mesi decorrenti dalla malattia/infermità o dalla venuta a conoscenza della malattia.

Il compito di verifica dello stato di malattia/infermità indissolubilmente legata al servizio svolto è affidato alle Commissioni Mediche Ospedaliere e, in seguito, al parere tecnico del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio sulla dipendenza delle infermità dal servizio medesimo (il provvedimento della Commissione sull’idoneità al servizio del dipendente può essere impugnato entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica del verbale).

Il procedimento si conclude con un decreto dell’amministrazione con il quale viene concessa o negata la causa di servizio.

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesto anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta entro il termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego elevati a dieci per le invalidità derivanti da infermità la cui causa non sia definita o comunque non dipendente da altri processi morbosi.

Causa di servizio, cosa fare in caso di rigetto

In caso di rigetto del riconoscimento, l’interessato può proporre ricorso alla Corte dei Conti competente.

Benefici:

  • diritto alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa presi a causa delle infermità riconosciute ed al rimborso delle spese di cura.

In aggiunta:

  • una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 2,50% della retribuzione, per le categorie dalla i alla vi (legge 539/1950);
  • una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 1,25% della retribuzione, per le categorie vii e viii (legge 539/1950);
  • erogazione dell’equo indennizzo;
  • indennità una tantum se dalla menomazione deriva un’invalidità che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto;
  • trattamento pensionistico di privilegio alla cessazione del servizio.

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29/04/2022

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